Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Mandato d'arresto europeo: la scadenza dei termini per produrre i documenti non incide sull'efficacia della richiesta e non preclude un successivo giudizio di merito


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE VI, SENTENZA 15 OTTOBRE 2015, N. 41516 – PRES. MILO; REL. PETRUZZELLIS

Nella procedura del mandato di arresto europeo il precedente rigetto dell’istanza determinato da ragioni procedurali, sia pure passato in giudicato, non è preclusivo di un successivo giudizio di merito e non determina alcuna perenzione dell’azione, ma solo la perdita di efficacia della misura cautelare eventualmente applicata. La preclusione può sopraggiungere solo in presenza di una riscontrata rinuncia dell’autorità richiedente all’esecuzione del mandato, in mancanza della quale, per la ripresa del procedimento, non è necessaria una nuova richiesta da parte dell’au­torità straniera, non potendo trovare applicazione l’art. 707 c.p.p. in ragione della differenza strutturale tra la procedura estradizionale e quella in esame.

[Omissis]   RITENUTO IN FATTO   La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 09/09/2015, ha disposto la consegna di (Omissis) all’autorità giudiziaria della Repubblica Ceca – Tribunale circoscrizionale Praga 8 – che ne aveva fatto richiesta con atto dell’11/11/2014, per la celebrazione di un procedimento penale a suo carico per i reati di falso e truffa ed ha contestualmente previsto che, in applicazione dell’art. 19 lett. c) l. 22 aprile 2005 n. 69, nell’ipotesi di condanna, (Omissis) venga consegnato all’autorità italiana perl’espiazione della pena. 2.1. La difesa di (Omissis) deduce nel suo ricorso violazione della disposizione di cui all’art. 707 cod. proc. pen. Si osserva in fatto che la medesima Corte territoriale aveva già pronunciato il rigetto della richiesta di consegna con sentenza divenuta definitiva il 07/07/2015, a causa della reiterata mancanza di trasmissione da parte dell’autorità richiedente dei provvedimenti interni a sostegno del mandato di arresto europeo, e della scadenza del termine fissato e successivamente prorogato, per la loro trasmissione. La situazione descritta, secondo l’esponente, preclude l’accoglimento della richiesta alla ricezione degli atti intervenuta in epoca successiva a tale data, in conseguenza della mancata emissione di un nuovo mandato di arresto europeo, in conformità a quanto previsto dall’art. 707 cod. proc. pen. che impone, per l’accoglimento dell’istanza in condizioni sopravvenute analoghe a quelle verificatesi nel caso concreto, la nuova emissione della richiesta di estradizione. Si contesta l’autonomia del procedimento in esame rispetto a quello estradizionale posta immotivatamente dalla Corte di merito a sostegno della propria decisione, determinazione contrastata dal richiamo contenuto nell’art. 39 l. n. 69 del 2005 alle disposizioni del codice procedurale, a cui si ritiene che debba correlarsi la cogenza nella fattispecie della disposizione dettata in terna di estradizione. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione all’art. 19 lett. c) l. n. 69 del 2005, nella parte in cui la pronuncia impugnata ha disposto la consegna dell’interessato allo Stato italiano solo ai fini dell’esecuzione della pena, e non a seguito della sua audizione nel procedimento, come testualmente previsto dalla disposizione invocata. 3.1. Ha proposto ricorso il P.g. presso la Corte d’appello di Bologna, che ha contestato la decisione di consegna, nella parte in cui ha previsto l’espiazione dell’eventuale pena in Italia, assumendo che le condizioni di fatto accertate nel procedimento escludessero l’estremo della residenza e del radicamento in Italia del richiedente, unica condizione che legittima [continua..]

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Fascicolo 2 - 2016