Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Mancanza del “braccialetto elettronico”: custodia cautelare in carcere e arresti domiciliari “semplici”?


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, SENTENZA 19 MAGGIO 2016, N. 20769 – PRES. CANZIO; REL. PICCIALLI

II giudice, investito di una richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con il c.d. “braccialetto elettronico” o di sostituzione della custodia in carcere con la predetta misura, escluso ogni automatismo nei criteri di scelta delle misure, qualora abbia accertato l’indisponibilità del suddetto dispositivo elettronico, deve valutare, ai fini dell’applicazione o della sostituzione della misura coercitiva, la specifica idoneità, adeguatezza e proporzionalità di ciascuna di esse in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

[Omissis]   RITENUTO IN FATTO   1. II Tribunale di Potenza, con ordinanza del 9 luglio 2015, ha rigettato l’appello di Lovisi Francesco avverso l’ordinanza con la quale era stata rigettata dalla Corte di appello di Potenza l’istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere ovvero di sostituzione della stessa con altra meno afflittiva, precisando: – che l’istante era stato condannato alla pena di 8 anni di reclusione, in quanto ritenuto colpevole, tra l’altro, del delitto di tentato omicidio, pena ridotta in appello a 7 anni e 10 mesi di reclusione, e che, pertanto, la gravità indiziaria non poteva essere riesaminata essendo intervenuta sentenza di condanna anche in secondo grado; – che la Corte territoriale, con l’ordinanza impugnata, aveva rigettato l’istanza di revoca o sostituzione della misura assumendo che: non erano sopravvenuti elementi suscettibili di modificare la valutazione che aveva comportato l’applicazione della misura cautelare e che il solo decorso del tempo non era elemento utilmente valutabile rappresentabile; inoltre, in conseguenza di pregresse violazioni delle prescrizioni imposte e della indisponibilità del dispositivo del braccialetto elettronico, non poteva essere formulato un giudizio di affidabilità circa il rispetto delle prescrizioni di misure meno afflittive. Ciò premesso, il Tribunale, sulla dedotta insussistenza delle esigenze cautelari, pur riconoscendo l’errata attribuzione all’imputato del provvedimento di aggravamento della misura in data 21 novembre 2013, riguardante in realtà il coimputato Toni Lovisi, evidenziava come, tuttavia, risultasse dagli atti a carico dell’appellante altro comportamento indicativo di una personalità incline alla trasgressione dei precetti dell’autorità, poiché egli, autorizzato ad allontanarsi dal domicilio dalle ore 10 alle ore 13 del 13 dicembre 2013, era stato sorpreso fuori dalla propria abitazione già alle ore 9 e denunciato per il reato di cui all’art. 388 cod. pen. II Tribunale, inoltre, assumeva l’infondatezza del motivo afferente l’asserita violazione dell’art. 275 cod. proc. pen., avendo la Corte di appello «correttamente valutato la possibilità di sostituire gli arresti domiciliari con il dispositivo del braccialetto elettronico, concludendo in senso negativo, attesa l’indi­sponibilità del suddetto congegno». Anche per quanto concerne il motivo sul difetto di motivazione in ordine alla attualità delle esigenze cautelari, Tribunale riteneva corretta la motivazione del primo giudice, fondata su un giudizio di inaffidabilità dell’imputato in relazione all’adozione di misure meno afflittive, nonché sulla persistenza, nonostante il tempo trascorso, di un’effettiva pericolosità del prevenuto. [continua..]

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Fascicolo 5 - 2016