Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Limiti all'interesse della parte civile ad impugnare la condanna generica


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI III, SENTENZA 27 MARZO 2017, N. 14812 – PRES. FIALE; REL. ACETO

La parte civile non è legittimata ad impugnare la condanna generica al risarcimento del danno quando non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile circa l’entità del danno risarcibile.

La sentenza di condanna che dia al fatto una diversa qualificazione giuridica può essere impugnata dalla parte civile solo quando ad essa corrisponda una diversa ricostruzione del fatto storico.

> < [Omissis]     RITENUTO IN FATTO   Con sentenza del 15/04/1015 la Corte di appello di Genova, in riforma della pronuncia assolutoria del 11/07/2012 del Tribunale di quello stesso capoluogo, impugnata dal Procuratore Generale e dalla parte civile [Omissis], ha dichiarato il sig. S.L. responsabile del delitto di cui all’art. 517 ter c.p., così diversamente qualificato il fatto originariamente contestato ai sensi dell’art. 474 c.p., e lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione e 10.000,00 Euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile da liquidarsi in separata sede. 1.1. Si imputa allo [Omissis], titolare dell’impresa individuale all’insegna “[Omissis]”, di aver importato, tra il 30/11/2009 ed il 17/12/2009, per farne commercio o metterle altrimenti in circolazione, 38.200 borse recanti il marchio “[Omissis]” contraffatto. 1.2. Il Tribunale di Genova, ritenuta la diversità del marchio impresso sulle borse rispetto a quello “[Omissis]” (sia per diversità grafica, sia per la presenza di elementi spuri e dozzinali, come per esempio una grossa fibbia in metallo, con il logo delle due “O” scritto in brillantini e ciuffi di frange di plastica, posta sulle borse in tessuto), tale da renderla evidente anche ad un sommario e superficiale esame, aveva assolto l’imputato sul rilievo dell’impossibilità che il pubblico avrebbe potuto esser tratto in inganno sulla provenienza del bene, escludendo così la sussistenza anche dei reati di cui agli artt. 517 e 517 ter c.p. (quest’ultimo anche per la mancanza della condizione di procedibilità). 1.3. La Corte di appello è giunta a opposte conclusioni. 1.4. Quanto ai profili di fatto i Giudici distrettuali affermano che “dalle stesse fotografie in atti appare evidente tra i due diversi prodotti il richiamo e la somiglianza, seppure vaghi ed imprecisi. La struttura cui è ispirato il disegno, i segni tondeggianti affiancati tra loro, il colore usato, denotano tutti una stessa impressione di insieme. Risulta in realtà evidente il richiamo ai segni di cui al marchio [Omissis] riprodotto negli oggetti sequestrati, così come dai colori utilizzati per il fondo e per le linee d’insieme, nonché per i fregi (...) poco importa che in un caso le G affiancate, di cui una rovesciata, non completino la traccia dei due ovali ravvicinati, come invece accade nel disegno riprodotto, rimanendo identica, pur nella palese diversità, l’impressione d’insieme. Nei prodotti sequestrati, di cui le fotografie agli atti ben raffigurano le caratteristiche, risultano riprodotti alcuni elementi essenziali del disegno oggetto di registrazione, con l’aggiunta di linee estranee al marchio, ma capziosamente inserite al fine di dare [continua..]

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Fascicolo 5 - 2017