CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, SENTENZA 17 LUGLIO 2015, N. 31022 – PRES. SANTACROCE; REL. MILO
La testata giornalistica telematica, in quanto assimilabile funzionalmente a quella tradizionale, rientra nel concetto ampio di stampa e soggiace alla normativa, di rango costituzione e di livello ordinario, che disciplina l’attività d’informazione professionale diretta al pubblico. Il giornale on line, al pari di quello cartaceo, non può essere oggetto di sequestro preventivo, eccettuati i casi tassativamente previsti dalla legge, tra i quali non è compreso il reato di diffamazione a mezzo stampa.
1. Il G.i.p. del Tribunale di Monza, nell’ambito del procedimento penale a carico dei giornalisti (Omissis) e (Omissis), indagati in relazione ai reati – come rispettivamente ascritti – di cui agli artt. 57 e 595 c.p. e l. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 13, in danno del magistrato (Omissis), disponeva, con decreto del 7 marzo 2014, il sequestro preventivo mediante “oscuramento” – materialmente eseguito il successivo giorno 13 – della pagina telematica del quotidiano “(Omissis)”, recante l’articolo “toh, giudice cassazione amico toga diffamata”. Il G.i.p. riteneva tale articolo diffamatorio, in quanto insinuava che il predetto magistrato, in servizio presso la Quinta Sezione penale della Corte di cassazione, avrebbe violato il dovere di astensione nel procedimento penale che vedeva come imputato sempre il (Omissis) per diffamazione in danno di altro magistrato, (Omissis), supposto amico di lunga data del (Omissis), procedimento quest’ultimo definito con sentenza 26 settembre 2012 emessa da un Collegio giudicante del quale faceva parte appunto il (Omissis), peraltro estensore del provvedimento. 2. A seguito di richiesta di riesame, il Tribunale di Monza, con ordinanza del 31 marzo 2014, decidendo ex artt. 322 e 324 c.p.p., confermava il decreto di sequestro preventivo eseguito mediante “oscuramento” della pagina telematica incriminata. Il Giudice del riesame, dopo avere, in via preliminare, risolto positivamente la sollevata questione della competenza per territorio, facendo leva sulla regola suppletiva di cui all’art. 9 c.p.p., comma 3, (prima iscrizione della notizia di reato), riteneva sussistenti sia il fumus commissi delicti, insito nella dettagliata ed eloquente contestazione in fatto elevata dal p.m. sulla base delle univoche insinuazioni diffamatorie contenute nell’articolo incriminato, sia il periculum in mora, desumibile dalla libera disponibilità in rete della corrispondente pagina telematica, che avrebbe potuto «concretamente aggravare le conseguenze dannose del reato». 3. Avverso la pronuncia di riesame hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i loro difensori, gli indagati, sviluppando due articolati e analitici motivi. 3.1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 3 e 21 Cost., nonché inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione all’art. 125 c.p.p., comma 3, e art. 111 Cost., comma 6, sotto il profilo della mancanza di motivazione. Stigmatizzano l’omessa considerazione dei motivi di riesame, con i quali si era specificamente contestata la legittimità del provvedimento [continua..]