Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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La nuova legge sui difensori di ufficio: cronaca di un'occasione perduta (di Alessandro Diddi)


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Nel 1988 il codice di procedura penale aveva riformato la difesa d’ufficio con l’intento di rafforzarne l’effettività. Nel 2001, il legislatore era tornato in subiecta materia perché, nonostante le buone intenzioni, il sistema non riusciva ad assicurare livelli adeguati di assistenza a coloro che non avevano nominato un avvocato di fiducia. Nel 2015, il Governo ha nuovamente rivisitato l’istituto ma il risultato complessivo pare molto deludente.

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The legislation of the lawyer's office: a missed opportunity

In 1988, the Code of Criminal Procedure had reformed the legislation of the lawyer’s office with the intent to strengthen its effectiveness. In 2001, it was back on the subject because, despite good intentions, the system failed to ensure adequate levels of assistance to those who had not appointed a lawyer of confidence. In 2015, the government has again revisited the institute but the overall result seems very disappointing.

PROLEGOMENI La l. 31 dicembre 2012, n. 247, recante la Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, conteneva, tra l’altro, tre deleghe al Governo: quella per la disciplina dell’esercizio della professione forense in forma societaria (art. 5); quella per il riordino della difesa d’ufficio (art. 16) e, infine, quella per adottare un testo unico per la riorganizzazione delle disposizioni vigenti in materia (art.64). A pochi giorni dalla scadenza della seconda delega (il 2 febbraio 2015, vale a dire ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della l. n. 247/2012), il Governo ha adottato il provvedimento con il quale ha varato il decreto legislativo di attuazione [1]. Si tratta del secondo tentativo di riforma di una materia estremamente delicata che costituisce non solo diretta estrinsecazione del principio di inviolabilità del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., ma un pilastro essenziale per garantire la effettiva operatività dei principi del giusto processo contenuti nell’art. 111 Cost. Si deve rammentare, a tale riguardo, che l’art. 97, comma 2, c.p.p., nella versione originale, pur innovando sensibilmente rispetto al codice 1930 – che alla nomina del difensore di ufficio aveva dedicato previsioni così poco specifiche e inidonee a realizzare l’efficienza, da ridurre la difesa d’ufficio ad un ruolo “puramente” decorativo [2] –, non era in effetti riuscito ad incidere in maniera davvero significativa sulla materia. Sebbene, infatti, l’art. 2, direttiva 105, d.lgs. 16 febbraio 1987, n. 81 avesse previsto che la nuova figura del difensore di ufficio avrebbe dovuto assicurare l’effettività della difesa, a ben vedere le scelte compiute non avevano affrontato gli aspetti che potevano ritenersi alla base delle numerose disfunzioni riscontrate nell’operatività dell’istituto. L’art. 97 c.p.p. aveva previsto che fossero i Consigli degli ordini forensi, al fine di garantire l’effettività dell’assistenza difensiva non determinata in base ad incarico volontario, a predisporre gli elenchi dei difensori e, d’intesa con il presidente del tribunale, a fissare i criteri – dalla legge non meglio specificati – per la loro nomina sulla base di turni di reperibilità. L’art. 29 disp. att. c.p.p., sempre nella versione originale, poi, aveva stabilito che i Consigli degli ordini forensi avrebbero dovuto predisporre ed aggiornare, almeno ogni tre mesi, l’elenco alfabetico degli iscritti negli albi “idonei” e “disponibili” ad assumere le difese di ufficio. Era previsto, poi, che l’elenco così formato, fosse distribuito, a cura del presidente del tribunale, agli uffici giudiziari del circondario e che i consigli degli ordini dovessero altresì formare, almeno ogni tre mesi, [continua..]

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Fascicolo 3 - 2015