Il processo penale spagnolo, di tipo “misto”, si connota per la presenza di una pluralità di parti accusatrici.
L’azione penale, sebbene obbligatoria, non è infatti monopolio del pubblico ministero (ministerio fiscal), esistendo accanto a questo altre tre parti legittimate ad esercitarla: l’acusador popular, l’acusador particular e l’acusador privado.
Il presente studio si sofferma su tali figure, delineandone le caratteristiche principali e la relativa disciplina.
Spanish criminal proceedings is a mixed system and it is characterized by the presence of a plurality of prosecution parts.
Although mandatory, prosecution is not public prosecutor’s monopoly, being three other parts legitimated to exercise it: the acusador popular, the acusador particular and the acusador privado.
The present study focuses on these figures, outlining their main characteristics and the related discipline.
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Premessa - Il Ministerio Fiscal - L’Acusador Popular - L’Acusador Particular - L’Acusador Privado - NOTE
Il modello processuale penale spagnolo è, nella sua configurazione attuale, il risultato dell’interazione di fonti normative composite, stratificatesi nel corso degli anni: [1] al codice di rito risalente all’ottocento – la Ley de Enjuiciamiento Criminal (in seguito LECrim.), emanata con il Real Decreto del 14 settembre 1882, erede della Ley Provisional de Enjuiciamiento Criminal – hanno fatto via via seguito numerosi interventi novellistici, volti ad imprimere maggiore efficienza al sistema [2] e, conclusa la lunga parentesi franchista, a tradurre in norme positive i principi generali sanciti dalla Costituzione democratica del 1978 [3]. Ne è scaturito un modello di giustizia penale di tipo «misto» o «accusatorio formale» [4], caratterizzato dalla presenza del giudice istruttore, dalla fisionomia gerarchizzata ed inquadrata nell’orbita del potere esecutivo della pubblica accusa (Ministerio fiscal) e dalla praticabilità di una serie di moduli procedimentali distinti. Accanto, infatti, ad un procedimiento común (o para delitos graves) attivabile – salve talune esclusioni dovute alla materia (procedimiento ante el Tribunal del Jurado) o all’età dell’imputato (proceso penal de menores) – per i reati puniti con una pena detentiva superiore ai nove anni, si colloca un procedimiento abreviado, riservato a tutte le ipotesi delittuose per cui sia comminata una pena privativa della libertà inferiore ai nove anni ovvero un altro tipo di sanzione; a questi si aggiunge, poi, il juicio rápido, previsto per una serie di figure criminose tassativamente elencate [5], punite con pena detentiva non superiore a cinque anni o a dieci se di altra natura, in relazione alle quali sussista il requisito della flagranza. Su ciascuno di tali moduli può, inoltre, innestarsi una particolare modalità di definizione del processo di matrice dispositiva – non scevra, in taluni casi, da un connotato negoziale e da un profilo premiale (e vagamente assimilabile al nostro “patteggiamento”) – che è la cd. conformidad. Infine, completa il quadro il procedimiento para delitos leves, rito attivabile per le violazioni penali minori (i cd. delitos [continua ..]
È questo un organo dello Stato cui spetta, per espressa previsione costituzionale, il compito di «promuovere l’azione di giustizia in difesa della legalità, dei diritti dei cittadini e dell’interesse pubblico tutelato dalla legge, d’ufficio o su istanza degli interessati». [11] Conseguentemente, ad esso compete – sebbene, come detto, con carattere non esclusivo – «esercitare le azioni penali e civili derivanti da delitti e contravvenzioni ed opporsi a quelle esercitate da altri, quando appropriato». [12] Per quanto la legge affermi che sia «integrato» nel Poder Judicial con «autonomia funzionale», in realtà, il pubblico ministero spagnolo non fa parte di questo, non spettando allo stesso quelle garanzie di indipendenza e inamovibilità sancite solo a favore di «jueces y magistrados» (art. 117, commi 1 e 3 Cost.). Conseguentemente, egli trova la sua disciplina in un’apposita fonte regolatrice, la Ley 30 dicembre 1981, n. 50 (cd. Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, d’ora innanzi EOMF) – e non in seno alla Ley Orgánica del Poder Judicial (d’ora innanzi, LOPJ) – che lo configura come un organo pubblico «collaborador de la jurisdiccíon», che esercita le sue funzioni secondo i principi di «unidad de actuación» e di «dependencia jerárquica». In base al primo canone, consacrato all’art. 22 EOMF [13], la parte accusatrice pubblica è concepita come un istituto unico e indivisibile, che agisce attraverso organi propri, ciò che consente di parlare di un solo ministerio fiscal, e non di tanti quanti sono i membri che compongono l’istituzione [14]. In concreto, tale connotato si manifesta attraverso due profili che mettono in risalto la “indivisibilità” e “fungibilità” che caratterizza l’operato dei singoli pubblici ministeri [15]: da una parte, in linea con quanto sancito all’art. 23 EOMF, i componenti del ministerio fiscal agiscono sempre in rappresentanza dell’istituzione e su delega del capo dell’ufficio, potendo in qualunque momento essere sostituiti da quest’ultimo, ove sussistano fondate ragioni che [continua ..]
Nei procedimenti inerenti a delitti o contravvenzioni procedibili d’ufficio (cd. ilícitos públicos), qualunque cittadino spagnolo, pur non leso dal reato, è legittimato a promuovere l’azione penale, costituendosi come acusador popular (art. 101 LECrim.) [33]. È questa una legittimazione uti cives basata sull’art. 125 Cost., che storicamente affonda le sue radici nell’antica azione popolare esistente nel diritto romano [34] e che appare ispirata ad una duplice finalità: da un lato, porre a disposizione dei consociati un meccanismo di partecipazione diretta all’amministrazione della giustizia penale, sollecitando la persecuzione di quelle condotte criminose più gravi o di maggiore ripercussione sociale [35]; dall’altro – non dissimulando una certa diffidenza da sempre esistente nei contronti del ministerio fiscal [36], reputato troppo vicino al potere esecutivo – controllare il suo operato, supplendo alle eventuali inerzie o carenze dell’iniziativa istituzionale nella persecuzione penale [37]. In questo senso, quindi, l’acusación popular – istituto che costituisce «una singolarità nel sistema giudiziario penale europeo», e che, per ciò solo, stimola una certa curiosità scientifica – rappresenta un “fattore di salute pubblica” nell’amministrazione della giustizia, avendo di fatto consentito in Spagna la persecuzione di una pluralità di reati ascrivibili a soggetti pubblici [38]. Entrando più nello specifico della disciplina, può costituirsi come acusador popular qualunque persona fisica o giuridica di nazionalità spagnola che, sebbene estranea ai fatti (e, dunque, non pregiudicata dagli stessi), può assurgere al ruolo di parte accusatrice autonoma, e non mero coadiuvante del ministero fiscal. L’azione di tale parte in seno al processo è legislativamente ben delimitata e soffre restrizioni maggiori rispetto a quella riconosciuta all’acusador particular. Esistono innanzitutto delle situazioni di incompatibilità, fissate agli artt. 102 e 103 LECrim.: non possono costituirsi come acusador popular i soggetti incapaci, i condannati due volte per denuncia o querela falsa, i giudici , i magistrati, i coniugi, gli [continua ..]
La speciale relazione con il delitto – segnatamente, il pregiudizio subito in conseguenza dello stesso – costituisce il tratto distintivo dell’acusador particular rispetto all’acusador popular. Il primo è, infatti, la persona offesa, fisica o giuridica – anche straniera – titolata ad esercitare l’azione penale sia per i reati procedibili d’ufficio che a querela (ilícitos semipúblicos) [52]. La sua legittimazione è radicata nel riconoscimento che l’art. 24.1 Cost. fa a qualunque persona di ottenere tutela giudiziale effettiva nell’esercizio dei suoi diritti legittimi, tra cui rientra – come riconoscono gli artt. 101, 109, 110 e 783 LECrim. – quello di esercitare personalmente la acusación particular [53]. Si verifica, dunque, una restrizione della legittimazione, connessa alla condizione di vittima del fatto criminoso, ciò che giustifica l’inapplicabilità delle particolari ipotesi di incapacità a costituirsi acusador popular fissate agli artt. 102 e 103 LECrim. [54], nonché l’esenzione dall’obbligo di prestare cauzione ai fini della costituzione, obbligo statuito, invece, come visto, per quest’ultima parte (art. 281 LECrim.) [55]. La costituzione avviene attraverso la presentazione di querella [56], consentita fino al momento di formulazione dell’escrito de acusación o delle cd.calificaciones provisionales (art. 110 LECrim.). [57] In ogni caso, l’esercizio dell’azione de qua si configura come un diritto – il cd. ius accusandi, manifestazione dello ius ut procedatur – e non come un obbligo, come avviene per ciò che concerne il ministerio fiscal [58]. Per rendere effettivo l’esercizio dello stesso, l’art. 109 LECrim. prevede che nel momento in cui le autorità procedenti ricevono dichiarazioni da parte della persona offesa dal reato, sono tenute ad informarla del diritto di costituirsi come parte nel processo, potendo esercitare l’azione e sostenere l’accusa in giudizio [59]. Trattandosi, come detto, di un vero e proprio diritto, questo è rinunciabile in qualunque momento [60], configurandosi l’acusador particular come una [continua ..]
È il soggetto offeso da un ilícito privado, categoria che al momento ricomprende unicamente i reati di calunnia e ingiuria commessi in danno di privati cittadini (art. 215 Cod. pen.), in relazione ai quali può esercitare in proprio l’azione penale, sostenendola da solo durante tutto l’arco del processo (art. 104 LECrim.) [62]. La natura dei fatti ed i beni giuridici tutelati giustificano l’esclusione nei giudizi in questione del ministerio fiscal, ricadendo il promovimento dell’azione unicamente sul soggetto calunniato o ingiuriato, il quale si configura quindi come parte necessaria del procedimento [63]. Questi si costituirà presentando apposita querella, sostenendo l’esercizio dell’azione, sollecitando il compimento di atti istruttori da parte dell’organo giudicante ed intervenendo durante tutto il corso del procedimento. La condizione di acusador privado si perde per rinuncia all’azione penale esercitata (artt. 106.II e 275 LECrim.), per remissione espressa o tacita della querella, per perdono della vittima o del suo rappresentante legale (art. 215.3, in relazione all’art. 130.4 Cod. pen.), ovvero per esercizio dell’azione civile inerente gli stessi fatti (art. 112.II LECrim. [64]) [65]. In caso di morte o sopravvenuta incapacità del querellante, se nessuno degli eredi o rappresentanti legali compare a sostenere la querella entro il termine di 30 giorni dalla citazione effettuata a tale scopo, la querella si intenderà abbandonada, conformemente a quanto previsto dall’art. 276 LECrim.