<p>Formulario del Processo Penale-Nigro</p>
Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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L'invalidità dell'accertamento fiscale e i suoi effetti sul processo penale


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III, SENTENZA 1° APRILE 2014, N. 2487 – PRES. SQUASSONI; REL. FRANCO

In materia di sequestro per violazioni tributarie, gli elementi raccolti durante gli accessi, le ispezioni e le verifiche compiute dalla Guardia di Finanza per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette sono sempre utilizzabili quale notitia criminis, in quanto a tali attività non è applicabile la disciplina prevista dal codice di rito per l’operato della polizia giudiziaria. Perciò, la mancanza o l’irregolarità formale dell’autorizzazione, se è causa di invalidità dell’accertamento fiscale, non riverbera i suoi effetti sull’accertamento penale.

[Omissis] SVOLGIMENTO DEL PROCESSO   Con decreto del 19 ottobre 2013 il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma autorizzò la perquisizione e il sequestro presso la società cooperativa 29 giugno e nei confronti di B.S. di cose necessarie allo accertamento di violazioni tributarie ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 75, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 70, ed in particolare a reati tributari in materia di IVA e di imposte sui redditi. Il tribunale del riesame di Roma, con l’ordinanza in epigrafe, confermò il provvedimento di sequestro probatorio ritenendo sussistente il fumus delle violazioni ipotizzate stante lo scollamento tra il volume d’affari e i redditi della società cooperativa ed in considerazione dei rapporti tra tale società e il B., anche con riferimento ai redditi della moglie erogati dalla società ed alle cospicue proprietà immobiliari del B. La documentazione sequestrata era poi pertinente agli accertamenti in corso. Il tribunale, peraltro, annullò il provvedimento di sequestro con riferimento alle banconote, all’orologio ed ai gioielli sequestrati. L’indagato, a mezzo dell’avv. Alessandro Diddi, propone ricorso per cassazione deducendo mancanza di motivazione sui presupposti del provvedimento adottato. Ricorda che la guardia di finanza aveva chiesto la autorizzazione ad effettuare un accesso presso una privata dimora e ad acquisire documentazione ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52. In base a tale disposizione l’accesso poteva essere autorizzato solo in caso di gravi indizi di violazioni alle norme del decreto stesso. Sul punto l’ordinanza impugnata è totalmente priva di motivazione perché si limita a fare riferimento ad una asserita sproporzione tra i redditi del B. e il suo patrimonio, priva però di riscontro. L’ordinanza impugnata non svolge alcuna valutazione sui dati indicati nella relazione della guardia di finanza specialmente sul giudizio di sproporzione tra redditi e patrimonio (che non vengono nemmeno indicati) sicché l’affermazione di una sproporzione è del tutto apodittica. Del resto la mancanza di motivazione colpisce anche la relazione della GdF la quale si limita a riprodurre i redditi degli ultimi tre anni e ad elencare il patrimonio formato tra il 1987 e il 2007. Il giudizio di sproporzione non può quindi effettuarsi trattandosi di grandezze tra loro prive di alcuna correlazione causale. Deduce inoltre che l’art. 52 cit. postula la ricorrenza di gravi indizi di violazione delle norme di cui al decreto sull’IVA. Ora, anche ad ammettere che esista la suddetta grave sproporzione, non si comprende come essa potrebbe essere grave indizio di violazione delle norme in materia di IVA. Lamenta poi che l’ordinanza impugnata è totalmente priva di motivazione sul vincolo di pertinenzialità tra [continua..]

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