Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Inutilizzabilità della prova dichiarata in sede rescindente e giudizio di rinvio ai soli effetti civili


Il giudizio di rinvio avanti al giudice civile in seguito a sentenza della Corte di cassazione in sede penale ai sensi dell’art. 622 c.p.p. costituisce uno sviluppo della decisione di annullamento, nei limiti della quale detto giudice è chiamato a compiere il riesame della controversia, con la conseguenza che la prova ritenuta inutilizzabile nel giudizio penale non può essere utilizzata neppure in quello civile, diversamente realizzandosi una sostanziale violazione dell’accertamento compiuto dal giudice penale.

[Omissis] RITENUTO IN FATTO 1. – La Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza con cui (omissis) è stata condannata per il reato di falsa testimonianza. A (omissis) è contestato di avere indotto, promettendo denaro, (omissis) a rendere falsa testimonianza all’udienza del 23/06/2009 davanti alla Corte di assise di Caltanissetta nel processo nei confronti di (omissis), imputato dell’omicidio di (omissis). (Il fatto è contestato come commesso in Canicattì in data prossima al maggio 2010). La deposizione di (omissis) sarebbe stata falsa perché, da una parte, questi avrebbe riferito in dibattimento, contrariamente a quanto dichiarato in sede di sommarie informazioni e all’udienza del 18/05/2005, una specifica circostanza che avrebbe avuto rilievo in ordine alla ricostruzione del movente dell’omicidio, e, dall’altra, avrebbe negato di aver ricevuto da (omissis), madre dell’imputato, una offerta di denaro per riferire la circostanza in questione e di avere raccontato, durante un colloquio, detto episodio specifico all’ispettore di polizia (omissis). L’ispettore (omissis), escusso nel processo di omicidio il 23/06/2009, aveva riferito di aver incontrato nel maggio 2009 (omissis) il quale gli disse che in quel periodo la madre del (omissis), cioè l’odierna imputata, “stava tentando di corrompere i testi per il processo del figlio” (così testualmente nella motivazione della sentenza impugnata); aveva aggiunto l’ufficiale di polizia giudiziaria di avere invitato, in occasione di quel colloquio, il (omissis) a verbalizzare le dichiarazioni ma questi aveva rifiutato per timore; dell’episodio il (omissis) aveva inoltre informato la sua dirigente di polizia. (omissis), come detto, aveva in dibattimento negato l’episodio, essendosi limitato a riferire di avere sì incontrato (omissis), ma di aver solo chiesto se anche questi avesse dovuto testimoniare. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputata articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si lamenta l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in relazione all’art. 195, comma 4, cod. proc. pen. Si sostiene che il (omissis), all’udienza del 23/06/2009, davanti alla Corte di assise di Caltanissetta, non avrebbe potuto rendere le dichiarazioni aventi ad oggetto il colloquio avuto con il (omissis) in cui questi aveva fatto riferimento all’offerta della (omissis) per indurlo a testimoniare il falso. L’inutilizzabilità discenderebbe dal fatto che il contenuto di quel colloquio non poteva essere considerato estraneo al contesto investigativo, atteso che: 1) (omissis) faceva parte del gruppo che aveva investigato su quell’omicidio; 2) aveva escusso in precedenza il (omissis) a sommarie informazioni proprio in relazione a quel fatto reato; 3) [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio


Fascicolo 2 - 2019