Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Sono inutilizzabili le dichiarazioni acquisite ai sensi dell'art. 210, comma 6, c.p.p. in assenza dell'avvertimento previsto dall'art. 64, comma 3, lett. c) c.p.p.


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, SENTENZA 29 LUGLIO 2015, N. 33583 – PRES. SANTACROCE; REL. BIANCHI

In sede di esame dibattimentale ai sensi dell’art. 210, comma 6 c.p.p., di imputato di reato connesso ex art. 12, comma 1, lett. c), c.p.p., o collegato ex art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p., l’avvertimento di cui all’art. 64, comma 3, lett. c),c.p.p., deve essere dato non solo se il soggetto non ha «reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell’imputato» (come testualmente prevede il comma 6 dell’art. 210 c.p.p.), ma anche se egli abbia già deposto erga alios senza avere ricevuto tale avvertimento.

In sede di esame dibattimentale ai sensi dell’art. 210, comma 6 c.p.p., di imputato di reato connesso ex art. 12, comma 1, lett. c), c.p.p., o collegato ex art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p., a quello per cui si procede, il mancato avvertimento di cui all’art. 64, comma 3, lett. c), c.p.p., determina la inutilizzabilità della deposizione testimoniale.

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< [Omissis]   RITENUTO IN FATTO   1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo confermava l’affermazione di responsabilità penale a carico di L.P.T., M.G.B. eF.F. pronunciata, all’esito di giudizio abbreviato, con sentenza in data 18 luglio 2012, dal Giudice della udienza preliminare del Tribunale diPalermo, in relazione a diversi episodi di estorsione, consumati avvalendosi della forza di intimidazione di "cosa nostra", e segnatamentedella famiglia mafiosa di Palermo‐centro, ai danni di S.F. classe (…), am­ministratore unico della Sanfratello Costruzioni s.r.l.. Si eracontestato a L.P. e M. di aver concorso, insieme a L.I.D., separatamente giudicato con rito ordinario (nonché con L.P.G. e C.F. , deceduti), in una estorsione continuata, pluriaggravata commessa dal 2000 al dicembre 2008 in danno di S.F. cl. (…), costringendolo a versare in più rate lasomma di 45 milioni di lire e poi di ulteriori 45.000 Euro per i diversi cantieri che la S. s.r.l. aveva attivi nel centro storico di (…); agendoL.P. come esecutore delle pretese estorsive e M. come esattore. Si era poi contestato a F.F. la tentata estorsione aggravata in danno dei soci dellaimpresa Sanfratello Costruzioni s.r.l. commessa in epoca prossima al 2009, per aver invitato i medesimi "a mantenere gli impegni assunti" cioè aconsegnare le somme pattuite in virtù della estorsione di cui sopra, presentandosi come persona autorizzata a riscuotere il denaro quando il L.P.era in carcere. Sulla base delle dichiarazioni accusatorie rese durante le indagini preliminari dalla persona offesa, riscontrate da quelle degli altri soci, Sa.Fr.cl. (…) e N.P., dal contenuto di due "pizzini" rinvenuti nel covo dei Lo.Pi. e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Sp.Ma. e Nu.An. , il G.u.p. affermava la [continua..]

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Fascicolo 1 - 2016