Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Intercettazioni de eadem persona eseguite in luoghi e su utenze non autorizzati (di Elisa Zerbini)


La Corte di cassazione ribadisce la legittimità delle intercettazioni eseguite, su impulso del pubblico ministero, in luogo e su utenza telefonica diversi da quelli individuati nell’originario decreto di autorizzazione, ancorché in funzione dei colloqui dello stesso soggetto. La pronuncia si iscrive nella generale tendenza a privilegiare la conservazione del risultato probatorio forzando le regole. Ma le implicazioni influiscono sul fragile equilibrio tra libertà ed autorità che percorre la disciplina dell’istituto.

 

Wiretapping and limits to its use through the judgment of the Supreme Court

The Supreme Court reiterates that wiretapping performed over a different phone-line from the one on which it had been originally authorized by the judge is comply with the law. The sentence reveals the general trend that favours the preservation of the evidence to the detriment of the legal provisions.

LA QUESTIONE La materia delle intercettazioni rappresenta, da molto tempo, il luogo di confronto tra opposte esigenze: l’efficacia dell’azione investigativa, da un lato, e la protezione dei fondamentali diritti di libertà dell’individuo, dall’altro [1]. Si tratta del mezzo di ricerca della prova [2] attorno al quale si coagulano le maggiori speranze ed insidie, motivate entrambe dalla straordinaria capacità intrusiva che lo connota, funzionale – nell’ottica di chi lo utilizza – all’accertamento giudiziario, ma foriera – nella prospettiva di chi lo subisce – di una significativa compressione di quella libertà e segretezza di ogni forma di comunicazione [3] che la Carta Costituzionale eleva a valore inviolabile della persona [4]. Nella comunicazione, infatti, l’individuo esprime la propria «socialità», ossia la sua capacità a «collegarsi spiritualmente con i propri simili» [5], in una corrispondenza verbale che è specchio di quella emotiva. L’espressione del pensiero, in qualunque forma essa si esplichi, merita quindi una protezione privilegiata, che ne limiti il sacrificio soltanto a fronte dell’inderogabile soddisfacimento di un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante e con il duplice presidio rappresentato dalla riserva assoluta di legge [6] e dall’atto motivato dell’autorità giudiziaria [7]. La pronuncia in commento rappresenta l’occasione per tornare a sondare l’effettiva tenuta dei limiti faticosamente disegnati dal legislatore a tutela della sfera intangibile dell’individuo nell’impatto con la prassi giurisprudenziale. La vicenda trae origine dai ricorsi con i quali le difese degli imputati lamentavano l’inutilizzabilità dei risultati probatori frutto di intercettazioni telefoniche ed ambientali eseguite su utenze e a bordo di autovettura diverse da quelle individuate nell’originario decreto autorizzativo del gip. Secondo i ricorrenti, infatti, la modifica del “luogo” teatro della captazione non può considerarsi semplice modalità esecutiva dell’operazione, come tale rimessa all’iniziativa del pubblico ministero, con la conseguenza che lo “spostamento” dell’intercettazione su altri dispositivi telefonici e all’interno di diverso veicolo renderebbe necessario un nuovo intervento da parte del giudice. La Corte di cassazione liquida la censura con brevi, laconici, argomenti, limitandosi a richiamare la giurisprudenza che considera «utilizzabili i risultati delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti anche quando nel corso dell’esecuzione intervenga una variazione dei luoghi in cui deve svolgersi la captazione, purché tale variazione rientri nella specificità dell’ambiente [continua..]

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