Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Le intercettazioni tra perizia trascrittiva e prova testimoniale (di Giuseppe Visone (Sostituto procuratore – Procura di Napoli))


Il contributo esamina gli spazi di ammissibilità della prova testimoniale rispetto al contenuto delle intercettazioni dando atto dell’esistenza di due posizioni contrapposte. La sentenza in commento evidenzia l’inesistenza di un espresso divieto di testimonianza in materia superando il precedente orientamento della Suprema Corte che, per lungo tempo, ha sostenuto la inammissibilità della testimonianza sul contenuto delle intercettazioni sul presupposto che potesse essere provato solo mediante la perizia trascrittiva delle registrazioni.

The interceptions between transcriptional expertise and testimonial evidence

The contribution examines the eligibility spaces of the testimonial test with respect to the contents of the interceptions, acknowledging the existence of two opposing positions. The sentence in question highlights the inexistence of an express prohibition of testimony in this matter overcoming the previous orientation of the Supreme Court which, for a long time, supported the inadmissibility of the testimony on the content of interceptions on the assumption that it could be proved only by the transcriptional expertise of the recordings.

 
LA DECISIONE Il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina – cassetta o supporto digitale, che l’art. 271, comma 1, c.p.p., non richiama la previsione dell’art. 268, comma 7, c.p.p., tra le disposizioni la cui inosservanza determina l’i­nutilizzabilità e che la mancata trascrizione non è espressamente prevista né come causa di nullità, né è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall’art. 178 c.p.p. IL FATTO La Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto di condanna di A. C., rideterminava la pena al medesimo inflitta, a seguito della modifica intervenuta dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ad opera del d.l. 3 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.10, e successivamente modificato dal decreto legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, a mesi dieci di reclusione e C 2.000 di multa, in relazione al reato continuato di cessione di modiche quantità di cocaina. Avverso la sentenza presentava ricorso l’imputato per mezzo del difensore di fiducia, il quale ne chiedeva l’annullamento, tra l’altro, per violazione degli artt. 268, comma 7, 178, comma 1, lett. c), c.p.p. In particolare nell’atto di impugnazione si deduceva che i giudici di merito erroneamente avrebbero fondato la propria decisione sugli stralci delle conversazioni telefoniche, c.d. brogliacci, in assenza di trascrizione ex art. 268, comma 7, c.p.p. e, dunque, in violazione di legge, omettendo di osservare le norme previste per l’acquisizione della prova secondo le modalità indicate dal codice di rito e le disposizioni dell’art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., con riferimento alla deposizione testimoniale resa da un ufficiale di p.g. sul contenuto dei c.d. brogliacci. In sostanza l’assunto difensivo si fondava per un verso sul fatto che l’art. 268, comma 7, c.p.p. disciplina le modalità di inserimento al fascicolo per il dibattimento delle conversazioni intercettate, disponendo l’inserimento della trascrizione delle stesse e non dei brogliacci, per altro verso, che l’assunzione della testimonianza sul contenuto delle conversazioni registrate integrerebbe una nullità di ordine generale perché diretta ad introdurre nel processo i risultati di una prova al di fuori della modalità previste per la sua utilizzazione probatoria nel dibattimento. L’ORIENTAMENTO PRECEDENTE La pronuncia che si annota si pone, evidentemente, in una posizione di [continua..]

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Fascicolo 5 - 2018