Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Intercettazioni: la Corte amplia l'autonomia del pubblico ministero


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE IV, SENTENZA 3 FEBBRAIO 2016, N. 4484 – PRES. ZECCA; REL. BIANCHI

Sono utilizzabili i risultati delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti anche quando nel corso dell’esecuzione intervenga una variazione dei luoghi in cui deve svolgersi la captazione, purché tale variazione rientri nella specificità dell’ambiente oggetto dell’intercettazione autorizzata. In particolare, qualora la persona presa in osservazione abbia acquisito in uso un’altra autovettura, in sostituzione di quella indicata nel decreto autorizzativo della captazione, sussiste la medesima specificità dell’ambiente, concretamente individuato attraverso il riferimento alla frequentazione da parte di quella stessa persona fisica.

Parimenti, per le intercettazioni telefoniche effettuate attraverso schede telefoniche diverse da quelle originariamente utilizzate, qualora la persona nei confronti della quale l’intercettazione telefonica sia stata ritualmente autorizzata, utilizzi, per la comunicazione mediante apparecchi di telefonia mobile, schede telefoniche diverse da quella per la quale l’autorizzazione sia stata originariamente disposta, non è necessario un nuovo provvedimento autorizzativo, dovendo ritenersi implicita la sua estensione a tutte le successive utenze telefoniche in uso alla medesima persona.

[Omissis]   RITENUTO IN FATTO   1. La corte di appello di Firenze con sentenza in data 13 novembre 2013, ha confermato la sentenza del Gup di Siena, resa all’esito di giudizio abbreviato, con cui è stata ritenuta la responsabilità degli imputati (Omissis) e (Omissis) per una numerosa serie di reati ex art. 73 d.p.r. 309 del 1990; più precisamente, la Corte assolveva (Omissis) del reato di cui al capo O e (Omissis) da quello di cui al capo P e conseguentemente diminuiva la pena loro inflitta, confermando nel resto. In particolare, per quanto qui rileva, la contestazione formulata nei confronti di (Omissis) e (Omissis) riguardava il reato di cui al capo F, cioè il concorso nell’importazione dall’(Omissis) di nove chili di cocaina sequestrati il 1 novembre 2008 in un appartamento di (Omissis), aggravato ex articolo 80, co.2, nonché il concorso di altre specifiche cessioni di cocaina avvenute nel corso dell’ottobre 2008 a favore di diversi soggetti (capi K, M, O, P, Q, R, S, T). In rito è opportuno precisare che il procedimento si era incardinato a seguito di indagini condotte dal pubblico ministero di Siena che in data 18/9/2009 disponeva il rinvio a giudizio degli attuali ricorrenti con richiesta di giudizio immediato e che precedentemente, il 5/11/2008, aveva trasmesso gli atti al PM di Firenze in relazione al reato ex articolo 74 d.p.r. 309/90 nei confronti dei medesimi imputati; per tale ultimo reato era stata richiesta l’archiviazione in data 19/1/2009, richiesta respinta dal Gip distrettuale con provvedimento che disponeva l’imputazione coatta emesso il 6/11/2009.   2. Hanno presentato ricorso per cassazione tutti gli imputati per il tramite dei rispettivi difensori.   2.1 L’avv.to (Omissis), nell’interesse di (Omissis), deduce: [Omissis] 3) Omessa dichiarazione di inutilizzabilità delle intercettazioni: sia di quelle ambientali effettuate in luoghi diversi da quelli indicati nei relativi decreti autorizzativi e tra di loro non omogenei; sia di quelle “estero su estero” per violazione dell’art. 727 c.p.p. Nel primo caso si lamenta che ottenuta l’auto­rizzazione per effettuare l’intercettazione a bordo di una certa autovettura, il PM disponeva poi il mutamento dell’auto intercettando su auto diverse risultate nell’uso dell’imputato; analogamente, per gli appartamenti (autorizzate le ambientali nell’appartamento aretino, il solo PM disponeva il trasferimento delle relative apparecchiature nel nuovo appartamento bolognese sinché non interveniva proroga dal Gip). [Omissis] 2.2. Per (Omissis) l’avv.to (Omissis) deduce: [Omissis] b) Inutilizzabilità dei risultati probatori frutto di intercettazioni telefoniche e ambientali diverse da quelle originariamente autorizzate, avendo il pubblico ministero disposto che le intercettazioni fossero [continua..]

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