CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III, SENTENZA 24 GENNAIO 2017, N. 13661 – PRES. ROSI; REL. CIRIELLO
In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, è legittima l’utilizzazione del contenuto di una conversazione legittimamente intercettata, a nulla rilevando la mancata sottoscrizione del relativo verbale da parte del pubblico ufficiale che abbia proceduto all’operazione, dato che l’omissione in questione non rientra tra le cause di inutilizzabilità previste dall’art. 271, comma primo, c.p.p., ma dà luogo a una nullità relativa, da eccepire nei termini e con le modalità stabiliti negli artt. 181 e 182 c.p.p.
> < [Omissis] RITENUTO IN FATTO 1. – Con ordinanza del 04/08/2016 il tribunale di Catanzaro ha confermato l’ordinanza del GIP presso il Tribunale di Lamezia Terme in data 14.7.2016, con la quale era stata disposta a carico dell’indagato odierno ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato, per il delitto di cui all’art. 81 cpv. c.p., e L. n. 75 del 1958, art. 3, n. e 8). 2. – Contro tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’indagato chiedendone l’annullamento. [Omissis] 2.2. – Con il secondo motivo di doglianza il ricorrente deduceva l’inutilizzabilità di tutti i verbali di trascrizione delle intercettazioni telefoniche, ai sensi del combinato disposto dell’art. 268 c.p.p., comma 1, e art. 89 disp. att. c.p.p., in quanto l’interprete nominata dal PM, signora G.M.M., non avrebbe sottoscritto gli atti. [Omissis] CONSIDERATO IN DIRITTO 3. – Il ricorso è infondato. [Omissis] 3.2. Infondato è il secondo motivo di doglianza, con il quale il ricorrente deduce l’inutilizzabilità di tutti i verbali di trascrizione delle intercettazioni telefoniche, per la mancata sottoscrizione degli stessi; correttamente il tribunale ha respinto tale eccezione facendo applicazione della giurisprudenza di questa corte che, anche recentemente ha ribadito che (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 39766 del 15/04/2014 Rv. 260457) in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, è legittima l’utilizzazione del contenuto di una conversazione legittimamente intercettata, a nulla rilevando la mancata sottoscrizione del relativo verbale da parte del pubblico ufficiale che abbia proceduto all’operazione, dato che l’omissione in questione non rientra tra le cause di inutilizzabilità previste dall’art. 271 c.p.p., comma 1, ma dà luogo a una nullità relativa, da eccepire nei termini e con le modalità stabiliti negli artt. 181 e 182 dello stesso codice (cfr. anche N. 11241 del 2001 Rv. 218451). Del resto con motivazione logica e operando una corretta interpretazione dei dati normativi, il Tribunale ha osservato che l’art. 268 c.p.p., e art. 89 att. c.p.p., non richiedono tale sottoscrizione prevedendo l’art. 89 att. c.p.p., che il verbale contenga l’indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l’intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, la datazione del giorno dell’ora di inizio e di cessazione dell’intercettazione nonché i nominativi delle persone che hanno preso parte alle intercettazioni. [Omissis] 4. – Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. [Omissis]