Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Il rinvio ex art. 324, comma 7, c.p.p. alle disposizioni ex art. 309, commi 9, 9-bis e 10, c.p.p.: ferma l'integrale applicazione del comma 9-bis, le Sezioni Unite forniscono una lettura “sincronica” del comma 9 e una lettura “diacronica” del comma 10


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, SENTENZA 31 MARZO 2016, N. 18954 – PRES. CANZIO, REL. VESSICHELLI

Il rinvio dell’articolo 324, comma 7, ai commi 9 e 9-bis dell’art. 309 c.p.p. comporta, per un verso, l’applicazione integrale della disposizione di cui al comma 9-bis e, per altro verso, l’applicazione della disposizione del comma 9 in quanto compatibile con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa.

Il rinvio dell’articolo 324, comma 7, al comma 10 dell’art. 309 c.p.p. deve intendersi invece riferito alla formulazione codicistica originaria di quest’ultima norma.

[Omissis]   CONSIDERATO IN DIRITTO   1. La questione di diritto in ordine alla quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite è la seguente: “Se, nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, debbano trovare applicazione, in forza del rinvio operato dall’articolo 324 c.p.p., comma 7, le disposizioni previste dai commi 9 e 10 dell’articolo 309 c.p.p., nella formulazione originaria, ovvero se il rinvio sia da intendersi alle disposizioni contenute nei predetti commi dell’articolo 309 nel testo modificato dalla L. 16 aprile 2015, n. 47”. 2. La L. n. 47 del 2015, entrata in vigore l’8 maggio 2015 e recettiva di una importante parte delle proposte contenute nella relazione finale predisposta dalla Commissione istituita con decreto del 10 giugno 2013 presso l’Ufficio Legislativo del Ministero della giustizia, è stata concepita nel dichiarato intento di apportare talune peculiari modifiche, tra l’altro, allo statuto delle misure cautelari personali, come delineato nel codice di procedura penale. In questo senso si esprime la relativa rubrica. Tale modifica, dispiegata negli articoli da 1 a 10 della legge, ha toccato infatti – nel senso di incrementare le garanzie difensive e i corrispondenti obblighi a carico dei giudici impegnati nelle procedure cautelari – i temi della necessaria attualità delle esigenze cautelari (articolo 274 c.p.p.); della custodia in carcere intesa come estrema ratio con conseguente maggiore valorizzazione delle misure cautelari diverse (articolo 275 c.p.p.); dell’eliminazione di qualsiasi automatismo nella applicazione della misura coercitiva di massimo rigore anche con riferimento ai reati più gravi (articoli 275, 276 e 284 c.p.p.); della inammissibilità dei provvedimenti del giudice limitati all’appiattimento puro e semplice sulla posizione dell’accusa (articolo 292 c.p.p.). Sulla stessa linea e nella stessa prospettiva, il legislatore, con gli articoli 11, 12 e 13, ha rimodulato anche il procedimento di riesame (ex articolo 309 c.p.p., concernente le ordinanze genetiche delle sole misure coercitive) e quello di appello (ex articolo 310, riguardante le altre misure personali), introducendo significative modifiche sulla durata dei termini per la decisione e per il deposito della motivazione e sanzionando, nel riesame, il mancato rispetto di questi ultimi con l’inefficacia della misura: tutto ciò, nell’intento di trovare un bilanciamento ragionevole tra il valore della rapidità della procedura e quello di un contraddittorio il più possibile completo, anche attribuendo rilevanza procedurale alle difficoltà di redazione della motivazione dipendenti dalla complessità del procedimento. È intervenuto anche sui termini di deposito del provvedimento reso in seguito all’annullamento con rinvio, sempre e solo [continua..]

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Fascicolo 5 - 2016