Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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L'inefficacia della misura per intempestivo deposito della motivazione in sede di riesame: un caso insolito di ius superveniens sull'“atto complesso” (di Elisa Zerbini)


La novella 16 aprile 2015, n. 47 ha introdotto nel comma 10 dell’art. 309 c.p.p. un’inedita causa di perdita di efficacia del provvedimento applicativo della misura cautelare, per il caso in cui le motivazioni dell’ordinanza del riesame vengano depositate oltre i termini ivi prescritti. La Corte regolatrice, valorizzando l’autonomia tra l’emissione del dispositivo e la stesura della relativa motivazione, afferma l’applicabilità della nuova disciplina sulla perenzione cautelare ai procedimenti nei quali, al momento dell’entrata in vigore della legge, i termini per il deposito della motivazione fossero ancora pendenti.

The order directing the precautionary measures must be considered subject to the law n. 47 of 2015 even when the new deadline to file the grounds upon which the decision of re-examination relies has not expired any longer

Under the prescription of the law n. 47 of 2015, the precautionary order is now bound to loose its effects when the Court of re-examination files the motivation beyond the new prescribed deadline. The Supreme Court states that this new discipline must be intended also for the orders whose deadline for the Court of re-examination to file the motivation is still open at the time of the entrance into force of the law n. 47 of 2015.

LA NUOVA COMMINATORIA DI INEFFICACIA DELL’ORDINANZA DI RIESAME Con la sentenza che si annota, la Corte di cassazione affronta uno dei numerosi aspetti interessati dalla recente riforma in materia cautelare. Lo scorso 8 maggio, all’esito di un travagliato iter parlamentare protrattosi per oltre due anni [1], è entrata in vigore la legge 16 aprile 2015, n. 47, recante “Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali” [2], il cui art. 11 ha riformulato l’art. 309, comma 10, c.p.p. [3] Alla luce della novellata disposizione, la misura disposta perde efficacia nel caso in cui l’ordinanza emessa dal tribunale del riesame non venga depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione, prorogabili sino a quarantacinque nei casi in cui la stesura della motivazione risulti particolarmente complessa per il numero dei soggetti o per la gravità dei fatti [4]. Emerge, prima facie, l’allargamento dell’inefficacia del provvedimento cautelare, prima limitata ai soli casi di ritardo nella trasmissione degli atti posti a sostegno della richiesta ovvero nella emissione del dispositivo dell’ordinanza [5]. La finalità delle inedite scansioni procedimentali introdotte dal novum legislativo è quella di incidere – accelerandolo – sul sub-procedimento cautelare, attraverso l’introduzione di ulteriori cadenze temporali [6]. Un intento indubbiamente pregevole, dunque, quello che ispira la novella, alla quale va riconosciuto lo sforzo di ricondurre la delicata materia della restrizione della libertà personale ante judicatum entro gli argini, troppo spesso pericolanti, del dettato costituzionale [7]. In tale ottica la modifica in parola è coerente con un «disegno di limitazione della risposta cautelare di tipo custodiale» che pare permeare anche gli ulteriori interventi adottati dal legislatore attuale sulla materia de qua [8]. Per altro verso, tuttavia, le modifiche introdotte finiscono per affaticare l’attività dei giudici del riesame, oggi gravati dall’onere della tempestività non solo con riguardo all’assunzione della decisione, ma pure rispetto al deposito delle relative motivazioni. Il regime sanzionatorio prescritto dalla nuova norma è peraltro sostenuto da un rigore sconosciuto alla disciplina previgente. Se, infatti, la censurabile “pigrizia” della prassi cautelare ha da sempre potuto contare su una giurisprudenza comprensiva, che pacificamente ammetteva la possibilità di una nuova emissione del provvedimento divenuto inefficace ai sensi dell’art. 309, commi 5 e 10, c.p.p., senza pretendere condizione alcuna [9], oggi tale eventualità, pur non essendo del tutto inibita, potrà inverarsi solo sulla base di «eccezionali [continua..]

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Fascicolo 2 - 2016