Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Č precluso acquisire indagini difensive durante il giudizio abbreviato "incondizionato"


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE IV, SENTENZA 15 NOVEMBRE 2016, N. 51950 – PRES. BLAIOTTA, REL. GIANNITI

In caso di sentenza di condanna relativa a un reato successivamente abrogato e sottoposto a sanzione pecuniaria civile, ai sensi del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice della impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

> < [Omissis]   RITENUTO IN FATTO   La Corte di appello di Genova con la sentenza impugnata, in punto di affermazione di penale responsabilità, ha confermato la sentenza 3/10/2012 con la quale il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Savona, ad esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato (omissis) responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza (con tasso alcoolemico accertato pari a 1, 33 g/l), commesso in (omissis) ed aggravato dall’ora notturna; ma, in punto di trattamento sanzionatorio, l’ha parzialmente riformata laddove ha concesso all’imputato (in considerazione della di lui incensuratezza e dell’assenza di qualsivoglia ragione ostativa) il beneficio della non menzione della condanna sul certificato del casellario giudiziale. In via preliminare la Corte ha respinto la richiesta difensiva di revoca della ordinanza 18/10/2012 con la quale il giudice di primo grado aveva respinto la richiesta di acquisizione del verbale di assunzione di informazioni in sede di indagine difensiva, osservando non solo che detta richiesta era stata articolata dopo la richiesta di giudizio abbreviato (non condizionato) ma anche che l’acquisizione sollecitata (volta a sostenere l’omesso avviso al (omissis) della facoltà di farsi assistere da un difensore nell’ef­fettuazione dell’alcoltest) era diretta a “smentire il contenuto del verbale di accertamento redatto dagli operanti nell’immediatezza del fatto”, cioè un atto pubblico facente fede fino a querela di falso, nella specie non presentata; ed ha respinto la richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale argomentando sul fatto che la presunzione di completezza dell’indagine dibattimentale di primo grado cede soltanto di fronte alla constatazione dell’impossibilità di decidere allo stato degli atti, constatazione nella specie “certamente non riscontrabile”. Quindi, la Corte ha richiamato le argomentazioni del giudice di primo grado in punto di avvenuto accertamento dello stato di ebbrezza del (omissis) (con riguardo sia alle risultanze del test alcolemico che alle condizioni nelle quali la Polizia Stradale aveva sorpreso l’imputato alla guida della propria auto.   Avverso la sentenza della Corte di appello propone personalmente ricorso (omissis), il quale articola due motivi di doglianza. 2.1. Nel primo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 438 e 391 octies c.p.p., in punto di mancata acquisizione al fascicolo processuale di un verbale di dichiarazioni assunte dal difensore nella forma prevista dall’art. 391 bis c.p.p. Al riguardo il ricorrente, in punto di fatto, deduce di aver richiesto l’acquisizione del verbale ancor prima di essere stato ammesso al rito abbreviato, ma che il Giudice dell’udienza preliminare con ordinanza 18/10/2012 si era limitato a fissare udienza camerale [continua..]

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Fascicolo 3 - 2017