In tema di ordine europeo di indagine passivo concernente l’adozione di un provvedimento di perquisizione e sequestro, il decreto di riconoscimento che il pubblico ministero deve emettere, ex art. 4, comma 4, d.lgs. 21 giugno 2017 n. 108, è atto autonomo rispetto ai successivi atti esecutivi, e deve essere motivato, ai sensi dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., in relazione a presupposti e limiti della procedura di cooperazione giudiziaria, sicché non ne costituisce un equipollente il decreto di sequestro probatorio, nella cui motivazione sia trasposto il contenuto dell’ordine dell’autorità straniera.
[Omissis] RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 3 luglio 2018 il G.i.p. presso il Tribunale di Torino ha rigettato l’opposizione proposta da (OMISSIS) ex articolo 13 Decreto Legislativo n. 21 giugno 2017, n. 108, avverso il decreto di riconoscimento adottato il 28 marzo 2018 dal P.M. presso il Tribunale di Torino in relazione ad un ordine Europeo di indagine (O.I.E.) emesso dalla Procura della Repubblica di Bielefeld (Germania) per reati in materia di evasione fiscale previsti dal codice tributario tedesco (articolo 369, articolo 370, commi 1 e 3, n. 1, ritenuti corrispondenti alle fattispecie di reato intere di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 2 e 8), che il (OMISSIS) avrebbe commesso, in concorso con altri indagati e nel periodo ricompreso fra il settembre 2014 e l’ottobre 2016, nella sua qualità di collaboratore di una società tedesca (OMISSIS) avente ad oggetto il commercio di prodotti e supporti di memorizzazione elettronici, occupandosi a tal fine della gestione della maggior parte degli affari realizzati con imprese italiane. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore del (OMISSIS), deducendo violazioni di legge e mancanza della motivazione ex articolo 4 Decreto Legislativo cit., articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c) e articolo 125 c.p.p., comma 3, con riferimento alle modalità di riconoscimento, avvenuto in via di fatto anzichè mediante decreto motivato, dell’O.I.E. emesso dall’A.G. tedesca, sì come dall’odierno ricorrente già evidenziato in [continua..]