Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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L'imputazione coatta per fatti diversi da quelli oggetto della richiesta di archiviazione


È atto abnorme, e quindi ricorribile per Cassazione anche dalla persona sottoposta ad indagine, il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, non accogliendo la richiesta di archiviazione, ordini, ai sensi dell’art. 409, comma 5 c.p.p., che il pubblico ministero formuli l’imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta.

[Omissis] RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo, con ordinanza del 27 febbraio 2017, rigettava la richiesta di archiviazione nei confronti di (Omissis), indagato per il delitto di tentata concussione (artt. 56 e 317 cod. pen.), disponendo, ai sensi dell’art. 409, comma 5, cod. proc. pen., che il Pubblico Ministero formulasse l’imputazione nei suoi confronti per i diversi reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 cod. pen.) e di violenza privata (art. 610 cod. pen.). Nel provvedimento i fatti di causa venivano così ricostruiti: – il 24 settembre 2015, l’indagato aveva fatto rifornimento presso una stazione di servizio di Atri, lamentando che l’erogazione di carburante non era stata corrispondente all’importo versato e chiedendo, insistentemente e con particolare virulenza, la restituzione della somma; – nel corso del litigio l’indagato aveva accusato i titolari dell’impianto di altri analoghi comportamenti truffaldini, esibendo il tesserino dell’arma dei carabinieri e minacciando, forte della sua posizione, accertamenti sulla stazione di benzina; – il 3 febbraio 2016, il (Omissis) si era nuovamente presentato per un rifornimento di carburante, ma si era visto opporre un rifiuto del servizio richiesto da parte del proprietario dell’impianto, comportamento questo che veniva stigmatizzato dall’indagato, il quale, per tutta risposta, lasciava ferma la sua autovettura davanti alle colonnine di carburante, così impedendo il funzionamento dell’impianto per circa trenta minuti. Ad avviso del Giudice, le acquisizioni processuali e la relativa ricostruzione della vicenda consentivano di ritenere perseguibile l’indagato per i reati di cui all’art. 393 cod. pen., in tali termini dovendosi riqualificare la condotta posta in essere il 24 settembre 2015, e di cui all’art. 610 cod. pen., in relazione all’episodio del 3 febbraio 2016, non preso in esame dal Pubblico Ministero. Di qui il rigetto dell’archi­viazione e la contestuale richiesta al P.M. di formulare l’imputazione per i reati suindicati, ai sensi del­l’art. 409, comma 5, cod. proc. pen. 2. Avverso questo provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il (Omissis), denunciandone la illegittimità per violazione degli artt. 409 cod. proc. pen., 111 e 112 Cost., sul rilievo che il provvedimento impugnato, risolvendosi nell’imposizione al pubblico ministero di atti non previsti dall’ordinamento processuale, integrasse un’ipotesi di atto abnorme. A sostegno del motivo il ricorrente richiama l’insegnamento di Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, L., Rv. 257786, e quello di Sez. 5, n. 12987 del 16/02/2012, Di Felice, Rv. 253313, decisioni assertive del principio secondo cui è inibita al giudice per le indagini preliminari la richiesta, rivolta al [continua..]

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Fascicolo 2 - 2019