Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Inammissibile l'impugnazione della misura cautelare reale una volta intervenuta la sentenza di condanna


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE VI, SENTENZA 23 DICEMBRE 2016, N. 54752 – PRES. PAOLONI; REL. SCALIA

In tema di misure cautelari reali il giudice della cautela non può, una volta intervenuta la sentenza di condanna non definitiva, pronunciarsi sulla sussistenza del fumus delictiaccertato in sede di cognizione; conseguentemente è inammissibile l’impugnazione cautelare volta a contestare l’esistenza dei presupposti della misura reale. Dette contestazioni vanno proposte con i mezzi di impugnazione delle sentenze.

[Omissis]     SVOLGIMENTO DEL PROCESSO   Con ordinanza del 30 marzo 2016, il Tribunale di Firenze ha rigettato la richiesta di riesame avanzata nell’interesse di P.E. avverso il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, emesso dal Tribunale di Firenze, quale giudice del dibattimento, il 29 febbraio 2016 ed avente ad oggetto somme di denaro, beni mobili o valori, al prevenuto riferibili, fino alla concorrenza della somma di Euro 6.726.538,82, in relazione al reato di cui all’art. 321 c.p. Il decreto di sequestro del 29 febbraio era stato adottato successivamente alla sentenza del 18 gennaio 2016 con cui il medesimo Tribunale aveva condannato il P., legale rappresentate dell’impresa del dott. G.T. S.p.A., alla pena di giustizia una volta accertatane la penale responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 321 c.p., per avere egli conseguito, giusta atto corruttivo, profitto consistente in un risparmio di imposta. In siffatto contesto era stata disposta la confisca di beni mobili ed immobili al prevenuto e/o al­l’impresa appartenenti, per quest’ultima nei termini di cui alla L. n. 231 del 2001, beni derivanti dal reinvestimento del profitto del reato o risparmio di imposta, per un valore di Euro 6.726.538,82 e di Euro 8.092,63, in relazione alle due distinte contestate imputazioni. Avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame ricorre per cassazione, con il ministero di difensore di fiducia, P.E. che articola quattro motivi in annullamento. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia l’intervenuta violazione del ne bis in idem cautelare in cui sarebbe incorso, per l’impugnato provvedimento, il Tribunale del Riesame di Firenze rispetto alla propria precedente ordinanza del 27 gennaio 2016. Per quest’ultima infatti il medesimo organo giudicante aveva annullato altro provvedimento di sequestro preventivo, finalizzato a confisca per equivalente, emesso dal Tribunale di Firenze il 21 ottobre 2015, nel presupposto che all’epoca dei fatti in contestazione l’art. 322 ter c.p.p., comma 1, non avrebbe previsto la confiscabilità per equivalente del profitto della corruzione. L’impugnata ordinanza del Riesame del 30 marzo 2016, nel confermare il decreto dei giudici fiorentini del dibattimento in data 29 febbraio 2016, aveva infatti mancato di valutare, in tal modo rivelando la propria illegittimità, l’esistenza di un possibile novum rispetto alle prove in precedenza ritenute e tradottesi nel sequestro preventivo disposto per decreto del 21 ottobre 2015, annullato in sede di riesame il 27 gennaio 2016. Si denuncia altresì violazione delle norme in materia di impugnazioni per non avere il P.m. impugnato in cassazione il precedente annullamento del Tribunale del Riesame del 27 gennaio 2016 e per avere scelto di reiterare l’originaria [continua..]

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Fascicolo 4 - 2017