Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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L'improcedibilità per particolare tenuità del fatto nel procedimento davanti al Giudice di pace: la mancata comparizione della persona offesa non ha il significato di opposizione (di Matilde Brancaccio)


La Suprema Corte nega che la mancata comparizione della persona offesa, ritualmente citata ancorché irreperibile, possa impedire la dichiarazione di particolare tenuità del fatto, prevista nel procedimento davanti al giudice di pace dall’art. 34, comma 3, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in quanto l’opposizione deve essere necessariamente espres­sa e non può essere desunta da atti o comportamenti che non abbiano il carattere di una formale ed inequivoca manifestazione di volontà in tal senso.

The “Giudice di pace” can state the unprosecutability ex Art. 34, p. 3, d.lgs 274/00 even when the victim doesn’t appear

For the Suprem Court the “Giudice di pace” can state the unprosecutability ex Art. 34, p. 3, d.lgs. 274/00 even when the victim – ritually summoned although untraceable, doesn’t appear. The victim’s opposition, infact, must be express and cannot be based on acts or actions that do not represent an unequivocal expression of will.

IL CASO Le Sezioni Unite intervengono sulla complessa questione interpretativa riferita al significato da attribuire alla mancata comparizione della persona offesa in udienza ed al se questa rappresenti univoca manifestazione della volontà di non opporsi all’applicazione della condizione di non procedibilità per tenuità del fatto nel giudizio dinanzi al giudice di pace. Il Giudice di pace ha ritenuto sussistenti i presupposti per dichiarare il fatto di particolare tenuità, nonostante la mancata comparizione della persona offesa, anzi da ciò ricavando una sua mancanza di «interesse al procedimento» e la non persistenza di una «richiesta di risarcimento e di condanna del­l’imputato». La sentenza è stata impugnata dal Procuratore generale per violazione dell’art. 34, comma 3, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, non potendosi affermare che la mancata comparizione della persona offesa equivalga a mancanza di interesse all’esito del procedimento, ritenendosi, invece, corretta l’interpretazione che vuole l’equiparazione dell’obbligo di non opposizione della persona offesa (o dell’imputato) ad un vero e proprio consenso alla definizione mediante ricorso alla disposizione di legge che prevede la particolare tenuità del fatto. Nel caso in esame tale consenso-mancata opposizione non vi sarebbe stato, poiché la persona offesa, irreperibile, era rimasta assente. Le Sezioni Unite, rigettando il ricorso, hanno affermato che, dal tenore della disposizione dell’art. 34 cit., si desume la necessità che la volontà di opposizione sia “espressa”, non potendosi ricavare da atti o comportamenti che non abbiano il carattere di una formale ed inequivoca manifestazione di volontà, sicché la mancata comparizione della persona offesa non può impedire la dichiarazione di improcedibilità per particolare tenuità del fatto. IL REQUISITO DELLA “NON OPPOSIZIONE”: COME NASCE UN CONTRASTO INTERPRETATIVO DA UN DUBBIO SEMANTICO Le Sezioni Unite si sono confrontate con un problema derivato dal tenore letterale dell’art. 34 del d.lgs. n. 274/2000, che, non chiarendo le modalità di manifestazione dell’opposizione, ingenera il dubbio se la “non opposizione” possa desumersi, per facta concludentia, da un’eventuale, mancata comparizione in udienza della vittima del reato. Sul tema, sia la giurisprudenza di legittimità che la dottrina hanno tradizionalmente proposto differenti punti di vista interpretativi. Alla radice di tali differenze, tuttavia, sembra delinearsi una identica matrice, sulla quale poi si innestano diversità di configurazione concreta. La questione di fondo, infatti, attiene al dato contenutistico dell’espressione “non opposizione”: se si dà ad esso un’accezione [continua..]

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Fascicolo 2 - 2016