Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Sulle conseguenze dell'impossibilità di applicare il “braccialetto elettronico” per una carenza organizzativa dell'ordinamento


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I, SENTENZA 10 SETTEMBRE 2015, N. 39529 – PRES. CHIEFFI; REL. LA POSTA

Se viene ritenuta dal giudice la idoneità degli arresti domiciliari a soddisfare le concrete esigenze cautelari, la applicazione ed esecuzione di detta misura non può essere condizionata da eventuali difficoltà di natura tecnica e/o amministrativa concernenti il cosiddetto “braccialetto elettronico”, trattandosi di presupposti, all’evidenza, non comparabili tra loro.

[Omissis]   RITENUTO IN FATTO   1. Il Tribunale di Bolzano, costituito ex art. 309 cod. proc. pen., in parziale accoglimento della richiesta dell’indagata, sostituiva con la misura degli arresti domiciliari con il controllo di dispositivi elettronici quella della custodia in carcere applicata a Q.E. dal Gip dello stesso tribunale per l’omicidio del convivente H.A., colpito ripetutamente con un coltello, il (OMISSIS). 2. Avverso l’ordinanza del tribunale ha proposto ricorso, a mezzo del difensore di fiducia, l’indagata denunciando, in primo luogo, la violazione di norma processuale ed il vizio di motivazione in relazione alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’indagata nell’immediatezza del fatto, in violazione dell’art. 350 cod. proc. pen., avendo il tribunale ritenuto che la Q. non aveva ancora assunto la veste di indagata, né vi erano elementi dai quali desumere indizi a suo carico. Trattandosi di morte violenta, l’unica persona presente sul posto, oltre i figli minorenni, doveva essere ritenuta potenziale responsabile; ciò a maggior ragione quando la ricorrente ha reso le dichiarazioni durante la notte presso gli uffici dei Carabinieri di Bolzano che avevano esaminato anche altre persone informate dei fatti che avevano riferito della condotta dell’indagata. La ricorrente rileva, altresì, la contraddizione del tribunale laddove ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni delle ore 2,48 del [Omissis], rese dalla Q. senza le garanzie richieste, benché abbia affermato che da tali dichiarazioni sono emersi elementi indizianti, avendo la stessa fornito una versione dei fatti incompatibile con la precedente. Con il secondo motivo si denuncia la violazione di legge ed il vizio della motivazione in ordine alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza. Si rileva che la gran parte degli elementi indizianti si riferisce a circostanze indicate dall’indagata per timore di essere ingiustamente accusata o non essere creduta, come umanamente comprensibile anche secondo il tribunale. La contraddizione in ordine al coltello che la donna ha detto di avere riposto dove lo aveva trovato, ad avviso della ricorrente, non è utilizzabile e, comunque, è stata travisata non avendo alcuna valenza confessoria. Così come l’orario di rientro indicato dalla indagata non può avere alcun rilievo indiziario, atteso che sessanta minuti tra il rientro a casa e la chiamata al 118 per i soccorsi possono essere ragionevolmente spiegati. La ricorrente afferma che la motivazione in ordine alla inverosimiglianza della tesi del gesto autolesionistico è illogica, tenuto conto del parere medico legale del consulente di parte che apoditticamente è stato ritenuto non condivisibile. In ordine alla valutazione delle esigenze cautelari si contesta la sussistenza del concreto pericolo di fuga, non avendo la [continua..]

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Fascicolo 1 - 2016