Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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La competenza sull'impignorabilità dei beni sottoposti a sequestro conservativo spetta al giudice penale


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE UNITE, 16 SETTEMBRE 2016, N. 38670 – PRES. CANZIO; REL. VESSICHELLI

Le questioni attinenti alla pignorabilità dei beni sottoposti a sequestro conservativo sono deducibili con la richiesta di riesame e vanno decise dal tribunale del riesame.

> < [Omissis] RITENUTO IN FATTO   C.G.M.T. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 10 dicembre 2015 con la quale il Tribunale di Alessandria ha rigettato la richiesta di riesame dell’ordinanza di sequestro conservativo adottata, su istanza della parte civile, il 27 marzo 2015, dal Tribunale di Alessandria quale giudice procedente nei confronti del medesimo ricorrente e di altri imputati, in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e preferenziale. In particolare tali reati erano stati contestati con riferimento al fallimento della s.r.l. Comal, con un danno, nei confronti dello stesso fallimento costituito parte civile, quantificato in complessivi Euro 4.871.879, pari al valore del denaro e dei beni mobili distratti e, altresì, con riferimento al fallimento della s.r.l. Zucuor, con danno quantificato in Euro 1.229.988, in relazione a condotte analoghe. Il giudice procedente ha ritenuto sussistente ilfumus boni jurise il periculum in mora ed ha pertanto disposto la misura cautelare con riferimento a un’autorimessa e a un’abitazione in villini, entrambi intestati all’odierno ricorrente. Il Tribunale ha ritenuto infondata la doglianza riguardante la pretesa illegittimità della misura per mancanza di specificazione degli elementi (ammontare del credito da garantire, del valore dei beni sequestrati e della capacità reddituale del ricorrente) concorrenti a determinare il periculum in mora. Ha altresì ritenuto infondato il rilievo che il ricorrente non avrebbe materialmente posto in essere condotte distrattive, osservando, in contrario, che egli è chiamato a rispondere in forma concorsuale dei reati e, in forma solidale, della responsabilità da fatto illecito. Ha respinto infine il motivo di impugnazione con il quale era stata dedotta la violazione dell’art. 316 c.p.p., L. Fall., art. 46, n. 4, e art. 170 c.c., e cioè la illegittimità del sequestro conservativo in quanto disposto su beni impignorabili. Si trattava, invero, secondo la tesi del richiedente, di beni conferiti in un fondo patrimoniale costituito con atto notarile trascritto il 4 novembre 2009 e annotato a margine dell’atto di matrimonio, sottratti al pignoramento, e dunque al sequestro conservativo, per debiti che, come nel caso di specie, il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Ha osservato il Tribunale, in via preliminare, che la questione della impignorabilità dei beni che sono stati sottoposti a sequestro conservativo dal giudice penale, appartiene alla competenza del giudice dell’esecuzione civile. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato. 3.1. Ha dedotto in primo luogo la violazione dell’art. 324 c.p.p., comma 7, in relazione all’art. 309, commi 9 e 10, sostenendo che, avendo [continua..]

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Fascicolo 1 - 2017