Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Il legittimo impedimento della persona arrestata a comparire all'udienza non inficia la legittimità della convalida dell'arresto e del contestuale giudizio direttissimo (di Maria Simona Chelo)


Chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità e sulla conseguente applicabilità all’udienza di convalida dell’arresto e del contestuale giudizio direttissimo dell’inciso di cui all’art. 391, comma 3, c.p.p. – per il quale «il giudice procede quindi all’interrogatorio dell’arrestato o del fermato, salvo che questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire, sente in ogni caso il suo difensore» – la Suprema Corte ha risposto affermativamente, ribadendo il principio di diritto secondo cui il legittimo impedimento che non permette la presenza fisica dell’arrestato all’udienza non è ostativo alla richiesta di convalida dell’arresto e alla celebrazione del contestuale giudizio direttissimo, ai sensi dell’art. 558 c.p.p.

 

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Lawful impediment of the arrested person to appear in the hearing does not affect the legitimacy of the validation of arrest and the contextual summary judgement

Called to pronounce judgement, on the compatibility and the consequent applicability of the validation of arrest and the contextual summary judgement hearing, of the phrase indicated in art. 391, paragraph 3, code of criminal procedure – by which «the judge proceeds with the interrogation of the arrested or stopped person, unless this person was not able to or has refused to appear, in which case the judge hears the defender» – the Supreme Court has answered affirmatively, underlining the principal of right by which the lawful impediment that does not permit the physical presence of the arrested person at the hearing is not an obstacle to the request of validation of the arrest and the celebration of the contextual summary judgement, as per art. 558, code of criminal procedure.

LA QUESTIONE RIMESSA ALLA SUPREMA CORTE La sentenza in chiosa offre lo spunto per l’analisi di una questione di natura processuale estremamente interessante e complessa, che è stata oggetto, soprattutto negli ultimi anni, di una vivace diatriba giurisprudenziale che ha portato il supremo Consesso ad approdare a soluzioni ermeneutiche di volta in volta diametralmente opposte. La questione di diritto portata all’attenzione della Cassazione attiene alla compatibilità del disposto di cui all’art. 391, comma 3, c.p.p. – secondo cui «il giudice procede quindi all’interrogatorio dell’arre­stato o del fermato, salvo che questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire; sente in ogni caso il suo difensore» – con la procedura prevista per l’ipotesi della convalida dell’arresto e del giudizio direttissimo (art. 558, comma 4, c.p.p. [1] nella fattispecie) ed alla conseguente applicabilità del medesimo nella procedura testé richiamata. Con la decisione in commento i giudici di piazza Cavour sono stati chiamati a valutare la legittimità dell’operato del tribunale di Pistoia, che ha negato la convalida dell’arresto (intervenuto in relazione ai reati di furto e di resistenza a pubblico ufficiale), in quanto la persona raggiunta dal provvedimento precautelare non aveva potuto presenziare all’udienza di convalida e del contestuale giudizio direttissimo, poiché si trovava ricoverata presso il locale nosocomio per essere sottoposta ad intervento chirurgico. Se non sussiste alcun dubbio in ordine al fatto che detta circostanza costituisca senz’altro legittimo impedimento a partecipare all’udienza, non è altrettanto pacifica la soluzione interpretativa offerta nel tempo dalla Suprema Corte sulla rilevanza o meno, ai fini della convalida dell’arresto, del legittimo impedimento che non permetta la presenza fisica dell’arrestato nel corso dell’udienza di convalida o – cambiando l’angolo visuale della questione – sulla possibilità di attivare la procedura della presentazione diretta della persona arrestata al giudice del dibattimento nell’ipotesi in cui non sia possibile la sua concreta ed attuale presenza fisica. La problematica si innesta sul tessuto normativo, considerato che l’avvenuta convalida consente di procedere immediatamente al giudizio e che l’art. 451, comma 4, c.p.p. prevede la necessità di contestare l’imputazione «all’imputato presente». Deve, quindi, stabilirsi se l’assenza dell’arrestato nel corso dell’udienza di convalida costituisca uno sbarramento alla possibilità di radicare il rito e di procedere, dunque, con la predetta contestazione dei reati ascritti, giacché l’interrogativo concerne proprio le modalità d’instaurazione del giudizio [continua..]

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Fascicolo 4 - 2015