Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Legittimo impedimento dell'arrestato e giudizio direttissimo contestuale alla convalida


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE VI, SENTENZA 30 DICEMBRE 2014, N. 53850 – PRES. AGRÒ; REL. CITTERIO

Il legittimo impedimento che non permette la presenza fisica dell’arrestato all’udienza non è ostativo alla richiesta di convalida dell’arresto e del contestuale giudizio direttissimo, presentata ai sensi dell’art. 558 cod. proc. pen.

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< [Omissis]   FATTO CONSIDERATO IN FATTO   1. Con provvedimento del 17.12.2013 il Tribunale di Pistoia non ha convalidato l’arresto di F.S. (intervenuto in relazione a reati di furto e resistenza), perché la stessa non era stata presente all’udienza di convalida e contestuale giudizio direttissimo, in quanto ricoverata presso il locale ospedale per essere sottoposta ad intervento chirurgico. Secondo il GIP, l’art. 391 c.p.p., comma 3, doveva considerarsi norma relativa alla sola convalida davanti al GIP; la “presentazione” (fisica) dell’arrestata in udienza costituiva invece presupposto indefettibile e costitutivo del rapporto processuale davanti al giudice del dibattimento che, altrimenti ed a quel punto non essendo il “giudice che procede” indicato e richiesto dall’art. 279, neppure avrebbe potuto provvedere su eventuale richiesta di applicazione di misura cautelare; da qui anche l’insussistenza di alcuna compatibilità che rendesse operante il rinvio consentito dall’art. 449, comma 1. A sostegno della propria deliberazione il Tribunale richiamava le sentenze della 4^ Sezione di questa Corte n. 19300/2005 e 26450/2009. 2. Ricorre il pubblico ministero, enunciando violazione dell’art. 391 c.p.p., comma 3, art. 449 c.p.p., comma 1, e art. 558 c.p.p., comma 4. Osserva che l’orientamento giurisprudenziale richiamato dal Tribunale sarebbe risalente e superato da quello più recente di Sez. 3 sent. 27128/2008, Sez. 5 sent. 24612/2009 e Sez. 6 sent. 3410/2011, deducendo che il richiamo operato dall’art. 449 c.p.p., comma 1, e art. 558 c.p.p., comma 4, si estenderebbe anche all’art. 391, comma 3, con la conseguenza che l’assenza dell’arrestato non impedirebbe il rituale espletamento della fase di convalida dell’arresto pure davanti al giudice del dibattimento. 3. Il procuratore generale in sede ha presentato conclusioni scritte per l’annullamento dell’ordinanza con rinvio, riportandosi all’insegnamento di Sez. 6 sent. 3410/2011.   DIRITTO RAGIONI DELLA DECISIONE   4. Il ricorso pone la questione di diritto se la previsione dell’art. 391 c.p.p., comma 3, (secondo cui “il giudice procede quindi all’interrogatorio dell’arrestato o del fermato, salvo che questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire; sente in ogni caso il suo difensore”) rientri tra quelle, applicabili “in quanto compatibili”, della procedura prevista per il caso della convalida dell’arresto e giudizio direttissimo (art. 558 c.p.p., comma 4, nella fattispecie). Il Tribunale ha risposto negativamente, richiamando due sentenze di questa Corte e, in definitiva, giudicando attivabile la procedura della presentazione diretta dell’arrestato al giudice del dibattimento (in relazione alla già anticipata [continua..]

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Fascicolo 4 - 2015