<p>Formulario del Processo Penale-Nigro</p>
Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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L'illegalità della pena per violazione dell'art. 7 Cedu tra le questioni rilevabili d'ufficio dalla Corte di Cassazione


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE V, SENTENZA 9 NOVEMBRE 2015, N. 44897 – PRES. MARASCA; REL. CATENA

La violazione del principio di legalità della pena, pur se non dedotta nei motivi di impugnazione, è rilevabile d’ufficio anche nell’ambito del giudizio di Cassazione.

[Omissis]   RITENUTO IN FATTO   Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Forli in composizione monocratica – sezione distaccata di Cesena – in data 4 aprile 2013, con cui veniva affermata la penale responsabilità di [Omissis] per il reato di cui all’art. 582 c.p, in danno di [Omissis] commesso in Cesenatico il 5 maggio 2008, condannando l’imputata alla pena di mesi due di reclusione – previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, con applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel certificato del casellario giudiziale – oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituita. Con ricorso depositato il 16 aprile 2015 il difensore della ricorrente deduce, con unico motivo, erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, in quanto la Corte territoriale sarebbe pervenuta all’affermazione di penale responsabilità della ricorrente per il delitto di lesione senza rispettare il principio del ragionevole dubbio; in particolare non sarebbe stata debitamente considerata la versione dei fatti fornita dalla [Omissis] non sarebbero state valutate le contraddizioni emerse dall’esame dibattimentale della persona [Omissis] offesa erroneamente ritenuto attendibile, non sarebbe stata considerata la sussistenza della scriminante di cui all’art. 52 c.p., né, infine, sarebbe stata valutata altra sentenza di condanna per il medesimo fatto, la n. 442/2012, pronunciata dal Tribunale di Forlì in composizione monocratica nei confronti del predetto [Omissis] per il delitto o di lesioni, ingiurie e minacce commesso in danno della odierna ricorrente.   CONSIDERATO IN DIRITTO   Il ricorso è infondato Le censure mosse dalla ricorrente si fondano su punti della sentenza di primo e secondo grado già oggetto di specifica decisione. Va premesso che, come noto, la struttura motivazionale della sentenza di primo grado e della sentenza di appello formano un unico e complessivo corpo argomentativo, integrandosi reciprocamente, ciò soprattutto qualora, nell’esaminare le censure dell’appellante, i giudici dell’appello utilizzino i medesimi criteri del primo giudice, ovvero criteri assimilabili; ciò in sede di controllo di legittimità sul­l’analisi e la valutazione dei mezzi di prova, implica la complessiva considerazione dell’intera struttura motivazionale risultante dalla saldatura tra le strutture giustificative delle sentenze di primo e di secondo grado (Sez. III, n 44418 del 16 luglio 2013, Rv. 257595; sez. I, n. 8868 del 26 giugno 2000, Rv. 216906; sez. II, n. 5606 dell’8 febbraio 2007, Rv. 236181). La ricorrente lamenta, specificamente, la valutazione di attendibilità della persona offesa da parte del giudice [continua..]

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