Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Il querelante non può più opporsi al decreto penale di condanna


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CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 27 FEBBRAIO 2015, N. 23 – PRES. CRISCUOLO; REL. NAPOLITANO

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È costituzionalmente illegittimo l’art. 459, comma 1, c.p.p. (come sostituito dall’art. 37, comma 1, l. 16 dicembre 1999, n. 479 – Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all’ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), nella parte in cui prevede la facoltà del querelante di opporsi, in caso di reati perseguibili a querela, alla definizione del procedimento con l’emissione di decreto penale di condanna.

 

[Omissis]   RITENUTO IN FATTO   1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Avezzano, con ordinanza del 7 agosto 2013, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 111, comma 2, e 112 Cost., dell’art. 459, comma 1, c.p.p. (come sostituito dall’art. 37, comma 1, l. 16 dicembre 1999, n. 479 – Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all’ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), nella parte in cui prevede la facoltà del querelante di opporsi, in caso di reati perseguibili a querela, alla definizione del procedimento con l’emissione di decreto penale di condanna. Premette il rimettente che l’ufficio del pubblico ministero ha esercitato l’azione penale nei confronti dell’imputato D.G.A., depositando richiesta di emissione di decreto penale di condanna in relazione al reato di cui all’art. 388, terzo e quarto comma, cod. pen., nonostante l’espressa opposizione del querelante alla definizione del procedimento mediante decreto penale di condanna formulata ex art. 459, comma 1, c.p.p. Unitamente alla richiesta di emissione di decreto penale l’Ufficio del pubblico ministero ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 459, comma 1, c.p.p. nella parte in cui prevede, per i soli reati perseguibili a querela, il potere in capo al querelante di opporsi alla definizione del procedimento con decreto penale di condanna, per contrasto di detta norma con gli artt. 3, 101 e 111 Cost. In particolare, il rappresentante dell’ufficio della Procura rileva il contrasto della norma citata con l’art. 3 Cost., sotto il duplice profilo dell’irragionevolezza della disposizione e della violazione del principio di uguaglianza, in quanto il potere attribuito dalla legge al querelante di opporsi alla definizione del procedimento attraverso il rito monitorio non risponderebbe ad alcun interesse giuridicamente apprezzabile. Secondo il pubblico ministero, la persona offesa dal reato è, in primo luogo, portatrice di un interesse a veder dichiarata la penale responsabilità dell’autore del reato con la conseguente irrogazione di una sanzione penale, interesse che viene parimenti soddisfatto sia attraverso lo svolgimento del processo con un qualsiasi rito, anche speciale, che si conclude con una sentenza, sia attraverso il rito speciale di cui all’art. 459 e seguenti, c.p.p. attesa la natura di sentenza del decreto penale di condanna. In secondo luogo, la persona offesa dal reato è portatrice di un interesse al risarcimento dei danni patrimoniali e non conseguenti al [continua..]

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