Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Il patteggiamento nei giudizi per reati corruttivi (di Francesco Trapella)


Il nuovo art. 444, comma 1-ter, c.p.p., introdotto con legge 27 maggio 2015, n. 69, impone la restituzione del prezzo o del profitto del reato all’imputato che intenda accedere al patteggiamento per i delitti ex artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quiater e 322-bis c.p.. Si tratta di uno strumento a tutela della pubblica amministrazione; il lavoro punta a comprendere che cosa debba intendersi per “prezzo”, “profitto” e “restituzione” nei reati corruttivi, e a valutare la critica da alcuni mossa di incostituzionalità della norma, che non estende tale meccanismo restitutorio ai delitti contro il privato patrimonio.

The plea bargaining in trials for corruptive crimes

According to article 444, paragraph 1-ter, c.p.p. – introduced by Law 27th may 2015, n. 69 – the defendant who intends to apply for application of punishment upon request of the parties, during the proceedings for the crimes referred to in Articles 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis c.p., has to return the price or the profit of the offence. This instrument seeks to protect Italian public administration, burdened by the consequences of increasing corruption phenomena. It is necessary to understand what is meant by “price” and “profit” of corruptive offences, and “return”. It is also necessary to assess the risk of unconstitutionality of Article 444, paragraph 1-ter, c.p.p., given that the mechanism doesn’t concern also crimes that offend the private heritage.

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE L’art. 6 della legge 27 maggio 2015, n. 69 ha aggiunto all’art. 444 c.p.p. un comma 1 ter per cui, «nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l’ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato» [1]. La novella si colloca nel più ampio intervento normativo “anti-corruzione”, teso ad «un generalizzato aumento delle pene in materia di delitti contro la pubblica amministrazione» e ad un aggiornamento delle «norme del codice civile in materia societaria» [2]. Nello specifico, secondo i promotori della riforma, l’art. 6 ha «una valenza sia simbolica che concreta, considerato che la corruzione ha gravi effetti anche sull’economia del Paese», oltre che «una forte efficacia preventiva, in quanto p[uò] servire a dissuadere colui che intende commettere atti corruttivi» [3]. Specularmente, già durante i lavori preparatori, sono giunte critiche dall’opposizione circa l’illegittimità dell’art. 6 che, da un lato, introduce «una disciplina fortemente differenziata per alcuni reati contro la pubblica amministrazione specificatamente individuati» e, dall’altro, lede l’art. 3 Cost., poiché, «se il danneggiato è la pubblica amministrazione, l’imputato deve restituire il maltolto prima di accedere ai benefici della sospensione condizionale della pena o del patteggiamento, mentre se la vittima del reato, anche predatorio come il furto o la rapina, è un cittadino, il reo può usufruire della condizionale o del patteggiamento anche se non restituisce quanto rubato o rapinato» [4]. Guardando alla c.d. “società civile”, in Italia il livello di corruzione percepita nelle istituzioni è tra i più alti d’Europa (90%), e il 70% degli intervistati da Global Corruption Barometer – Transparency International ha dichiarato di ritenere l’esecutivo nostrano portatore di interessi settoriali [5]. Ecco, allora, che maggioranza e opposizione convergevano circa l’esigenza di un intervento di freno dei fenomeni corruttivi; quel che muta è il parere sul ricorso alla giustizia riparativa [6], intesa dagli uni quale deterrente al compimento di illeciti contro la pubblica amministrazione, e dagli altri, come motivo di diseguaglianza sociale. L’argomento consente, così, di riflettere sui temi della mediazione penale [7] – intesa come luogo di «ritrovata armonia» [8] tra le parti del conflitto, reo e vittima – e dei rapporti tra prevenzione e riparazione [9] nei [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio


Fascicolo 1 - 2016