Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Il codice antimafia I (di Carla Pansini)


Procedimento applicativo delle misure di prevenzione patrimoniali: la l. 17 ottobre 2017, n. 161 e le modifiche al codice antimafia

 

La recente l. 17 ottobre 2017, n. 161 recante “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate” ha introdotto rilevanti novità nel procedimento di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, rafforzando le garanzie difensive e l’effettività del contraddittorio.

Application procedure for asset prevention measures, law no. 161 of 17/10/2017 and the amendments to the anti-mafia code

 

The new L. 17 October 2017, n. 161 on "Amendments to the code of anti-mafia laws and prevention measures”, has introduced significant changes in the procedure for the application of capital prevention measures, strengthening the defensive guarantees and the effectiveness of the contradictory.

 
LE MODIFICHE AL CODICE ANTIMAFIA: CENNI INTRODUTTIVI La recente l. 17 ottobre 2017, n. 161 recante “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate” ha introdotto rilevanti novità – non tutte invero condivisibili in toto – anche in relazione alla disciplina delle misure di prevenzione patrimoniali. Del resto, i limiti e l’inadeguatezza dell’intervento legislativo del 2011 rispetto al fine dichiarato di potenziamento dell’a­zione di prevenzione, repressione e contrasto all’espandersi della criminalità organizzata, emersi con assoluta evidenza sin dai primi mesi di applicazione del nuovo “codice antimafia”, hanno legittimato le critiche ripetutamente rivolte dagli operatori del settore e portato il legislatore ad intervenire. Circoscrivendo queste riflessioni ad aspetti meramente procedurali, vanno fatte alcune considerazioni preliminari. È ormai sedimentata la consapevolezza che il crimine c.d. “da profitto” si contrasta, oltre che con l’ordinaria azione repressiva penale e con quella preventiva personale, anche con interventi patrimoniali diretti a sottrarre ai responsabili la ragione per cui hanno commesso reati, ovvero i profitti illecitamente accumulati. Tra le diverse forme di criminalità del profitto un ruolo egemone è rappresentato da quei settori indicati dai più come tra le principali cause d’illegalità, nonché della mancata crescita del paese: mafie, corruzione ed evasione fiscale [1], ai quali si è tristemente aggiunto, in un’ottica general-preventiva internazionale, quello relativo a tutti i reati commessi con finalità di terrorismo [2]. È evidente, allora, che oggi il patrimonio non rappresenta più solo un bene giuridico da tutelare attraverso la predisposizione di fattispecie incriminatrici, ma ha assunto la nuova veste di «bersaglio privilegiato dell’intervento punitivo» al punto da arrivarsi a teorizzare un “diritto penale patrimoniale” quale diritto sanzionatorio “d’avanguardia” e, in quanto tale, eletto a modello per il contrasto alla criminalità economica [3]. È in questa cornice di scelte di politica criminale, dettate dalla esigenza di far fronte al diffondersi a macchia d’olio di forme così insidiose di criminalità, che il legislatore, allineandosi con quanto previsto per le misure di prevenzione personali, ha allungato il perimetro applicativo soggettivo anche di quelle patrimoniali. La novella, difatti, aggiunge al [continua..]

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Fascicolo 2 - 2018