Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Particolare tenuità del fatto nel giudizio davanti al giudice di pace e mancata comparizione della persona offesa


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, SENTENZA 16 LUGLIO 2015, N. 43264 – PRES. SANTACROCE; REL. CONTI

Nel procedimento davanti al giudice di pace, dopo l’esercizio dell’azione penale, la mancata comparazione in u­dienza della persona offesa, ritualmente citata ancorché irreperibile, non è di per sé di ostacolo alla dichiarazione di particolare tenuità del fatto, in quanto l’opposizione, prevista come condizione ostativa dall’art. 34 comma terzo d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, deve essere necessariamente espressa e non può essere desunta da atti o comportamenti che non abbiano il carattere di una formale ed inequivoca manifestazione di volontà in tal senso.

[Omissis]   RITENUTO IN FATTO   All’esito del dibattimento a carico di T.S, tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all’art. 594, primo e secondo comma, cod. pen. in danno di S.B., il Giudice di Pace di Chiusa, con sentenza in data 28 gennaio 2014, riteneva sussistenti i presupposti per dichiarare il fatto di particolare tenuità, a norma dell’art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 (formalmente dichiarando «l’estinzione del reato» ascritto all’imputato). Il Giudice perveniva a tale decisione osservando che la persona offesa non era comparsa, da ciò ricavandone la sua mancanza di «interesse al procedimento» e la non persistenza di una «richiesta di risarcimento e di condanna dell’imputato»; e inoltre che il danno causato dalla condotta incriminata era «minimo» e che l’imputato, di giovane età, era la prima volta che trasgrediva la legge penale. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la sezione distaccata della Corte di appello di Trento con sede in Bolzano, che, con un primo motivo, denuncia la violazione dell’art. 34, comma 3, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, osservando che erroneamente il Giudice aveva tratto dalla mancata comparizione della persona offesa la mancanza di interesse di questa all’esito del procedimento penale. Detta norma, ad avviso dell’Ufficio ricorrente, implica che dopo l’esercizio dell’azione penale «l’e­stinzione del procedimento per la particolare tenuità del fatto» può essere dichiarata «solo quando l’imputato e la persona offesa non si oppongono», e cioè solo se «presentano il loro consenso a quel tipo di definizione del procedimento»; invece, nel caso in esame, il giudice a quo, aveva espresso il suo convincimento sulla base di una mera presunzione. Secondo l’univoca giurisprudenza della Corte di cassazione – si osserva – l’estinzione [sic] del procedimento non può aver luogo «senza il consenso» della persona offesa, essendo irrilevante che essa «non è comparsa o è irreperibile». Nel caso in esame né l’imputato – che non aveva rilasciato dichiarazioni di alcun tipo – né la persona offesa – che era rimasta assente in quanto irreperibile e che quindi non era a conoscenza della fissazione della udienza – avevano prestato il consenso a un simile esito. Con un secondo motivo, in relazione alla mancata citazione della persona offesa, si denuncia la violazione degli artt. 90, 190, 157, 177, comma 5, 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., e dell’art. 20, nn. 3 e 6 [recte, ora, commi 4 e 6], d.lgs. n. 274 del 2000, sul rilievo che non era stato fatto alcun tentativo [continua..]

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Fascicolo 2 - 2016