Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
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Il giudice di legittimità può valutare gli "altri atti del processo" a contenuto probatorio


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III, SENTENZA 9 GIUGNO 2017, N. 28697 – PRES. SAVANI; REL. DI STASI

La novella dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006 consente che, per la deduzione dei vizi della motivazione, il ricorrente faccia riferimento come termine di comparazione anche ad atti del processo a contenuto probatorio, ed introduce così un nuovo vizio definibile come “travisamento della prova”, per utilizzazione di un’informazione inesistente o per omissione della valutazione di una prova. In tal modo la Corte di cassazione ha accesso agli “altri atti del processo” purché il dato probatorio, travisato o omesso, abbia il carattere della decisività nell’ambito dell’apparato motivazionale sottoposto a critica e sia dettagliatamente indicato o allegato al ricorso.

> < [Omissis] RITENUTO IN FATTO 1 – Con sentenza del 11/04/2016, il Tribunale di Reggio Calabria dichiarava (omissis) responsabile del reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav., per aver occupato abusivamente uno spazio del demanio marittimo pari a circa 70 mq, utilizzato per l’alaggio di imbarcazioni (fatto accertato in Villa San Giovanni il 26.5.2010), e lo condannava alla pena di euro 500,00 di ammenda. 2 – Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione (omissis), per il tramite del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 54 e 1161 cod. nav. e 157 e 158 cod. pen. Argomenta che erroneamente il Tribunale avrebbe disatteso l’eccezione difensiva avente ad oggetto l’intervenuta prescrizione del reato contestato, in quanto dagli atti di causa e, segnatamente dal fascicolo fotografico e dalla comunicazione prot. (omissis) a firma del Comandante CC (omissis), sarebbe emerso che alla data del 4.8.2010 era cessata l’abusiva occupazione dell’area demaniale con conseguente maturazione del termine prescrizionale in data antecedente alla deliberazione della sentenza impugnata. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 54 e 1161 cod. nav. e 125 comma 3 e 546 lett. e) cod. proc. pen. Argomenta che il Tribunale avrebbe individuato nell’imputato il responsabile dell’abusiva occupazione del demanio marittimo sulla base di mere supposizioni espresse dal teste escusso, come tali insufficienti per fondare l’affermazione di responsabilità. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 133 cod. pen, lamentando l’insufficienza della motivazione in punto di commisurazione della pena. Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1 – Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Va ricordato che il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo ha natura permanente e cessa solo quando vengano meno l’uso ed il godimento illegittimi; il termine di prescrizione del reato di abusiva occupazione di spazio demaniale (artt. 54 e 1161 Cod. nav.) non decorre, pertanto, dalla data non ufficiale dell’accertamento ma dalla data di rilascio della concessione o da quella dello sgombero, individuandosi in tale momento la cessazione dell’illegittimo uso e godimento di fatto del bene demaniale, ovvero con la sentenza penale di condanna di primo grado (Sez.3, n.16859 del 16/03/2010, Rv. 247160; Sez. 3, n. 1546 del 14/05/1998, Rv. 211198). Il Tribunale, in linea con il suesposto principio, ha rigettato l’eccezione di prescrizione rimarcando come, [continua..]

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