>
La direttiva n. 2012/13/UE incide sul “diritto all’informazione, delle persone indagate o imputate, sui diritti di cui godono nel procedimento penale e sull’accusa elevata a loro carico”, inserendosi in un progetto più ampio relativo alla “tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali degli indagati o imputati in procedimenti penali”. Il processo comunitario di salvaguardia dei diritti fondamentali passa per la comunicazione dei diritti e la sollecita informazione sul carattere e la causa dell’accusa. Il d.lgs. n. 101/2014 si interessa di alcune norme del processo penale modificandole alla luce delle indicazioni comunitarie.
<
Precautionary measures and informative guarantees Directive n. 2012/13/EU affects the "the right to information in criminal proceedings ", joining a larger project on the "Roadmap for strengthening procedural rights of suspected or accused persons in criminal proceedings”. The Community process of safeguarding fundamental rights is based on letter of rights. D.lgs . n. 101/2014 has modified some of the rules of criminal procedure according to Community indications.
DIRITTO ALL’INFORMAZIONE ED EFFETTIVITÀ DELLE GARANZIE PROCESSUALI
Il diritto di difesa presuppone una consapevolezza, da parte del suo titolare, circa le sue modalità di esercizio e i contenuti dell’accertamento [1]; peraltro – com’è stato illo tempore sottolineato – «il processo penale attiene all’essere e non all’avere... perciò, pretende la più diretta ed incisiva applicazione del principio costituzionale della partecipazione» [2], la quale, non può appunto realizzarsi senza un’informazione garantita compiutamente. Nondimeno, prima della direttiva 2012/13/UE del 22 maggio 2012 – da cui è scaturito il d.lgs. 1° luglio 2014, n. 101 – l’evoluzione normativa in materia è stata contrassegnata da un difficile bilanciamento tra segretezza investigativa e conoscenza difensiva [3]; dietro la costante tensione tra riserbo d’indagine e contrapposto interesse alla trasparenza, si celano il bisogno di non vanificare l’azione investigativa e il diritto dell’indagato di essere effettivamente informato.
Ciò premesso in breve, si noti che l’esigenza di informare il soggetto sottoposto a un procedimento penale assume, nel suo ambito più esteso, una triplice prospettiva, riferendosi sia agli elementi essenziali della notizia di reato, sia al contenuto dei suoi diritti difensivi, sia agli elementi di prova a carico. Fino ad oggi, tale obiettivo poteva essere conseguito attraverso l’applicazione congiunta degli artt. 369, 369 bisc.p.p., unitamente all’impiego di altre singole previsioni riguardanti specifiche ipotesi di accesso agli atti (art. 293, 366, 409, 415 bis c.p.p.). In caso di una misura cautelare, invero, i tre volti del diritto ad essere informati potevano ricomporsi solo quando, precedentemente all’esecuzione, fosse stato compiuto un atto garantito [4] nei confronti di un soggetto ancora privo di difensore di fiducia [5]. Diversamente, le comunicazioni al soggetto in vinculis inerenti all’ampiezza degli strumenti difensivi si esaurivano nell’avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia [6] mancando, nella disciplina dell’interrogatorio di garanzia, un’indicazione legislativa analoga a quella contemplata dall’art. 369 bis c.p.p. riferita all’obbligo del pubblico ministero [7].
Solo per il compimento di un atto investigativo garantito, invece, il legislatore già assicurava all’interessato il diritto di conoscere le sue facoltà di difesa (art. 369 bis c.p.p.), oltre che una superficiale conoscenza della notitia criminis – mediante l’obbligo di informazione di garanzia – concernente le [continua..]