CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, SENTENZA 30 DICEMBRE 2015, N. 51207 – PRES. SANTACROCE; REL. RAMACCI
In caso di ricorso per cassazione proposto a norma dell’art. 325 c.p.p., deve osservarsi la procedura di cui all’art. 611 c.p.p.
[Omissis] SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza dell’8 maggio 2015 ha confermato il decreto di sequestro probatorio eseguito nei confronti di M.G. ed T.O. e concernente armi da fuoco, detenute legittimamente ma conservate in un armadio blindato trovato aperto all’atto dell’accesso di polizia, armi bianche e munizioni, nonché marijuana, conservata in diversi involucri rinvenuti in più luoghi, ipotizzandosi, nei loro confronti, i reati di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 20, art. 697 c.p. e D.P.R. 309 del 1990, art. 73. 2. Avverso tale pronuncia i predetti hanno proposto ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo il difetto di motivazione e la violazione dell’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e c bis) e comma 2 ter, in relazione alla questione, sollevata in sede di riesame e concernente la mancanza di sigilli “nello scatolo di cartone ed all’interno delle buste contenenti il materiale sequestrato”, nonché la mancanza di motivazione del decreto di convalida, in considerazione della riferita comprovata presenza in sede di accertamento tecnico, di un quantitativo di sostanza presunta stupefacente superiore a quello descritto nel verbale di sequestro. Deducono altresì la violazione di legge in relazione al contenuto di due verbali di sequestro (redatti uno alle ore 14,30 e l’altro alle 17,30, quest’ultimo relativo a sostanza stupefacente) dai quali risulterebbe la prosecuzione illecita dell’attività di ricerca, anche in assenza del difensore, presente solo all’accertamento tecnico effettuato in data 11 giugno 2015. 3. Il ricorso è stato assegnato alla Sesta Sezione penale, la quale, all’udienza del 15 settembre 2015, ha proceduto con rito camerale non partecipato, ai sensi dell’art. 611 c.p.p.. 4. In vista della predetta udienza, nelle sue conclusioni scritte, il Procuratore generale aveva formulato richiesta di fissazione di udienza camerale secondo il disposto dell’art. 127 c.p.p., richiamando, a tale proposito, le conclusioni cui era pervenuta una precedente decisione delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 14 del 06/11/1992, dep. 1993, Lucchetta, Rv. 192206), ritenute condivisibili nonostante quanto rilevato in successive pronunce (Sez. U, n. 41694 del 18/10/2012, Nicosia, Rv. 253289; Sez. U, n. 9857 del 30/10/2008, dep. 2009, Manesi, Rv. 242291) e considerate anche le indicazioni della Corte EDU, atteso il carattere, ritenuto afflittivo, dell’ablazione reale, sostanzialmente affine alle misure sanzionatorie, che giustificherebbe un’ampia applicazione della partecipazione, della comunicazione e della contrapposizione dialettica. In subordine, il Procuratore generale richiedeva la rimessione degli atti alle Sezioni Unite. 5. La Sesta Sezione ha accolto tale ultima sollecitazione e, premessa una diffusa disamina dei precedenti [continua..]