<p>Formulario del Processo Penale-Nigro</p>
Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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L'esclusione della punibilità ex art. 131 bis c.p. nel giudizio di rinvio


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III, SENTENZA 22 DICEMBRE 2015, N. 50215 – PRES. FIALE; REL. DI NICOLA

In assenza della disciplina transitoria, la particolare causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis c.p. può essere applicata in tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della norma e, pertanto, il novum può essere preso in considerazione dai giudici di legittimità anche ai sensi dell’art. 609, comma 2, c.p.p. L’astratta configurabilità dei presupposti impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito, al quale – in caso di sopravvenuta prescrizione del reato – è preclusa la possibilità di dichiarare estinto l’illecito ai sensi dell’art. 157 c.p., in ragione dei limiti al potere decisorio derivanti dall’annullamento parziale ex art. 624 c.p.p.

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< [Omissis]   SVOLGIMENTO DEL PROCESSO   1. S.G. ricorre per cassazione impugnando la sentenza emessa in data 19 febbraio 2015 dalla Corte d’appello di Potenza che ha confermato quella resa dal tribunale di Matera che aveva condannato il ricorrente alla pena di venti giorni di arresto e 3.600, 00 Euro di ammenda per il reato previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 1, lett. c), perché, in qualità di comproprietario dell’area ubicata in contrada [omissis] e censita nel Comune di [omissis], in assenza del permesso di costruire, realizzava abusivamente, in aderenza ad un preesistente fabbricato, un pollaio consistente in un manufatto edilizio a pianta rettangolare delle dimensioni lorde di metri 4,20 per metri 2,65 ed avente struttura portante verticale costituita da muratura perimetrale in tufo dello spessore di cm 27 e struttura orizzontale costituita da 4 travi in legno con sovrastante copertura di pannelli in lamiera zincata con copertura a falda unica. Accertato in [omissis]. 2. Per la cassazione dell’impugnata sentenza il ricorrente, tramite il difensore, articola i due seguenti motivi di gravame. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione della legge penale ed in particolare del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), e la contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.). [Omissis] 2.2. Con il secondo motivo di gravame il ricorrente prospetta l’applicabilità al caso di specie dell’art. 131 bis codice penale in considerazione della particolare tenuità del fatto, applicabile alla fattispecie quale ius superveniens anche nel giudizio di legittimità. Nel caso in esame, sussisterebbero tutti i presupposti richiesti dall’art. 131 bis c.p., per la declaratoria della particolare tenuità del fatto ed il riconoscimento della relativa causa di non punibilità atteso che si è in presenza di un "pollaio" di dimensioni lorde 4,20 m 2,65 m, quindi di modeste dimensioni e prontamente demolito a seguito dell’ac­certamento effettuato dalla polizia locale del Comune di [omissis]. Non ravvisandosi nella motivazione del provvedimento impugnato elementi che escludano la particolare tenuità del fatto e ritenuta la non abitualità del comportamento, il ricorrente insiste per l’appli­cazione della causa di non punibilità.   MOTIVI DELLA DECISIONE   1. Il ricorso è fondato, per quanto di ragione, sulla base del secondo motivo. Il primo motivo è invece infondato. 2. Secondo la Corte d’appello, dalla documentazione fotografica in atti e dalle deposizioni dei testi autori del sopralluogo effettuato in data 10 maggio 2011, il manufatto realizzato, in assenza del permesso di costruire, consiste in un corpo di fabbrica edificato con blocchetti di tufo con copertura di [continua..]

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