<p>Le pene sostitutive-Preziosi</p>
Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Esclusa l'applicazione ex officio della sanzione sostitutiva in appello


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, SENTENZA 17 MARZO 2017 N. 12872 – PRES.: CANZIO; REL. LAPALORCIA

Il giudice di appello non ha il potere di applicare d’ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell’atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l’ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall’art. 597, com­ma quinto, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell’ap­pello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall’art. 58 della legge n. 689 del 1981.

> < [Omissis]     RITENUTO IN FATTO   1. P.G., all’esito di giudizio abbreviato, è stato condannato dal G.u.p. del Tribunale di Modena alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 800 di multa in quanto responsabile del reato di violazione di sigilli aggravato dalla custodia (art. 349 c.p., comma 2). 2. Su impugnazione dell’imputato, la Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 22 maggio 2015, ha confermato la pronuncia di primo grado, tra l’altro ritenendo inammissibile la richiesta, formulata dal difensore all’udienza di discussione, di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria corrispondente, dal momento che con l’atto di appello, con cui era stato soltanto lamentata la mancata concessione della sospensione condizionale della pena senza contestazione della misura di quest’ultima, non era stata formulata tale richiesta. 3. Tre i motivi del ricorso per cassazione proposto dall’imputato tramite il difensore. 3.1. Con il primo si deduce mancanza di motivazione in ordine all’applicabilità dell’art. 131 bis c.p., per essere stati confusi, nella motivazione a sostegno del diniego, gli elementi costitutivi della fattispecie contestata con la gravità del fatto senza indicare le ragioni della non particolare tenuità di questo. 3.2. Il secondo motivo denuncia omessa decisione in ordine alla richiesta del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante, avendo la Corte di appello ritenuto devoluta soltanto la questione del diniego della sospensione condizionale della pena. 3.3. Il terzo motivo prospetta, con la censura di violazione di legge in relazione all’art. 597 c.p.p., e L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 53, omessa pronuncia sulla sostituzione della pena avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto che l’appello vertesse solo sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, mentre era stato chiesto anche un diverso giudizio di comparazione delle circostanze. 4. La Terza Sezione penale, con ordinanza in data 8-23 novembre 2016, ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, registrandosi nella giurisprudenza di legittimità orientamenti contrapposti circa l’applicabilità da parte del giudice di secondo grado delle sanzioni sostitutive allorché con l’atto di appello non sia stata devoluta la relativa questione, ma sia stato rimesso il punto relativo al trattamento sanzionatorio, come avvenuto nella specie. 5. Con decreto del 24 novembre 2016 il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite fissando per la trattazione l’odierna udienza pubblica. 6. In data 14 dicembre 2016 il Procuratore generale ha depositato memoria con la quale ha sostenuto la tesi che il giudice di appello possa sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria corrispondente purché sia stato devoluto il punto relativo al trattamento [continua..]

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Fascicolo 5 - 2017