Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Gli effetti processuali della depenalizzazione (di Luciano Calò)


La pubblicazione dei d.lgs. 15 gennaio 2016, nn. 7 e 8, noti, entrambi, col nome «pacchetto depenalizzazioni», ha dato luogo ad un articolato dibattito in ordine agli effetti processuali ad essi connessi. L’Autore ne fornisce una dettagliata rappresentazione alla luce degli obiettivi perseguiti dal legislatore delegante, della volontà del legislatore delegato e dei primi orientamenti interpretativi.

The effects of decriminalization

The introduction of new law of decriminalization (d.lgs. 15 gennaio 2016, nn. 7 e 8) caused a great number of question on the procedural effects. The Author examines these matter, taking into account of the aim of the enabling act, the intention of the legislator and the first interpretative guidelines.

IL C.D. PACCHETTO DEPENALIZZAZIONI. TRA FATTI E BUONE INTENZIONI Non erano ancora avviati i lavori del legislatore delegato, che già, con particolare riferimento alle conseguenze processuali della prevista riforma della disciplina sanzionatoria, suggestioni contrastanti accompagnavano le previsioni contenute nella legge delega [1]. Da un lato, infatti, c’erano quanti sottolineavano gli effetti positivi della depenalizzazione tanto sul disorientamento provocato nei consociati dall’inflazione penalistica, quanto sul sovraccarico degli uffici giudiziari [2]. Dall’altro lato, invece, c’era chi denunciava il rischio di cortocircuiti tra «efficienza “recitata” ed efficacia» [3], con conseguenti possibili «disconnessioni tra ratio legis e norme di legge; disnomie ed eterogenesi dei fini» [4]. Dall’altro lato, ancora, c’erano quanti segnalavano possibili profili di illegittimità costituzionale [5] ed auspicavano il decorso infruttuoso del termine per l’esercizio della delega [6]. La pubblicazione del c.d. pacchetto depenalizzazioni [7] ha riproposto opinioni simili, caratterizzate, forse, da giudizi ancor più netti in ordine alle ricadute sulla prassi giudiziaria. Le Relazioni, invero, descrivono i provvedimenti come «tesi a deflazionare il sistema penale, sostanziale e processuale» [8], nella prospettiva del rafforzamento «dei principi di proporzionalità, sussidiarietà ed effettività dell’intervento penale» [9]; e, nell’assenza di qualsiasi indicazione nella legge delega, presentano le norme processuali quali soluzioni interpretative ispirate sia ad esigenze di prudenza, sia ai principi giurisprudenziali consolidatisi nell’applicazione di precedenti leggi di depenalizzazione [10]. I primi commentatori, di contro, presagiscono un ampliamento del carico giudiziario per via delle questioni di diritto intertemporale che dovranno essere affrontate, soprattutto con riferimento alle istanze di revoca delle sentenze passate in giudicato; intravedono verosimilmente benefici sul processo penale soltanto in tempi medio-lunghi [11]; ed additano la disciplina delineata come a tratti lineare, a tratti poco ponderata [12]. Tutti, però, concordano nell’affermare la particolare delicatezza [13] della disciplina processuale dettata, tanto da renderla oggetto, in varie sedi, di commenti e linee guida, al fine di garantire un’immediata, tendenziale uniforme applicazione delle nuove disposizioni da parte di tutti i soggetti coinvolti, dall’autorità giudiziaria alla polizia giudiziaria e, ancora, al personale amministrativo. IL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 8. LA DISCIPLINA TRANSITORIA Assente nella legge delega qualsiasi indicazione in ordine ai profili di natura temporale, il legislatore [continua..]

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