Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Dubbi sulla tutela della parte civile in tema di sequestro conservativo (di Laura Capraro (Ricercatrice di Procedura penale – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”))


Le Sezioni Unite confermano che la parte civile può ricorrere per cassazione ex art. 325 c.p.p. avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame soltanto nel caso in cui non sia stata messa in condizione di partecipare al relativo procedimento. La decisione offre lo spunto per una riflessione sulla tutela riconosciuta al danneggiato dal reato che decida di esercitare l’azione civile in sede penale.

Conservative seizure and civil party: a lack of protection

The civil party can appeal to the Court of Cassation ex art. 325 c.p.p. only if it had not received the communication of the date of the hearing of the re-examination procedure.

The decision of the United Sections confirms the the person who suffered harm as a result of the offence who decides to bring the civil action before the judge in the criminal proceeding for restitution and compensation for damage as referred to in art. 185 of the Criminal Code has limited protection.

 

Articoli Correlati: sequestro conservativo - parte civile

IL CASO La Corte di cassazione torna ancora sulla estensione dei poteri esercitabili dal danneggiato che intenda tutelare i propri diritti risarcitori e restitutori nel processo penale. Nel quadro della disciplina dell’esercizio dell’azione civile in sede penale, ispirata al principio di accessorietà [1], la questione ha da sempre trovato soluzioni che non sembrano offrire pieno soddisfacimento delle aspettative della parte civile. La decisione che si annota trae origine da un procedimento relativo a reati di bancarotta fraudolenta, nell’ambito del quale l’ordinanza di sequestro conservativo, applicato su richiesta della parte civile, era stata annullata dal tribunale del riesame adito dagli imputati. Sfumata la possibilità di tutelare le proprie pretese risarcitorie – dapprima considerate fondate dal giudice di merito e poi ignorate dal tribunale del riesame – la parte civile ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo, la violazione degli artt. 127, 178, comma 1, lett. c), e 324 c.p.p., per non essere stata avvisata dell’udienza del riesame; con il secondo, la illegittimità dell’ordi­nanza di annullamento del provvedimento di sequestro, perché basata su una erronea valutazione del periculum. Nonostante le sezioni unite si fossero già espresse in senso negativo sulla legittimazione della parte civile ad utilizzare il rimedio previsto dall’art. 325 c.p.p. con riguardo al contenuto del provvedimento [2], il collegio investito del ricorso ha ritenuto opportuno sottoporre nuovamente la problematica alla corte di legittimità nella sua composizione più autorevole: nell’ordinanza di rimessione si legge che la questione «merita ulteriore approfondimento e rielaborazione», essendo legittimo chiedersi se sia l’inter­pretazione restrittiva avallata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità e basata sulla formulazione testuale delle previsioni normative a dover prevalere, ovvero debba privilegiarsi una esegesi sistematica, che dia una risposta coerente ed univoca alle istanze di cui il danneggiato dal reato è portatore [3]. Risultano così sottoposte al giudizio delle sezioni unite due questioni, scaturenti dai motivi proposti; la prima, se alla parte civile debba essere inviato l’avviso dell’udienza del riesame attivato dai soggetti legittimati, e, in caso affermativo, quali siano le conseguenze derivanti dall’eventuale omissione; la seconda, se la parte civile abbia la facoltà di proporre ricorso per cassazione per motivi attinenti il contenuto nel merito dell’ordinanza con la quale il tribunale del riesame abbia annullato il sequestro conservativo originariamente applicato su sua richiesta. LA DECISIONE In ordine al dubbio sulla partecipazione della parte civile al procedimento di riesame, le sezioni unite si [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio


Fascicolo 5 - 2018