Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo leggi articolo leggi fascicolo


La nuova direttiva UE sull'ordine europeo di indagine penale tra mutuo riconoscimento e ammissione reciproca delle prove (di Michele Caianello)


L’ordine europeo di indagine penale costituisce uno strumento dalle molteplici potenzialità, nel campo della cooperazione giudiziaria per la raccolta e lo scambio delle prove tra gli Stati Membri dell’Unione europea. Esso ha il merito di operare una considerevole semplificazione del sistema vigente, sostituendo con una sola direttiva le tante fonti normative che si erano accumulate in questo settore. Al tempo stesso, sembra recepire soluzioni efficaci tratte sia dal modello ispirato al mutuo riconoscimento, sia dalle previsioni adottate in materia di tradizionale assistenza giudiziaria. Alcuni aspetti, tuttavia, appaiono maggiormente criticabili. In primo luogo, l’eccessiva discrezionalità attribuita al potere giudiziario, nel mettere in opera questo nuovo sistema di cooperazione; in secondo, la posizione della difesa, sulla quale grava un deficit informativo che ne compromette fortemente la possibilità di coltivare con efficacia la propria strategia. Infine, non va trascurata la capacità della direttiva OEI di favorire un’approssimazione in materia di ammissibilità delle prove.

The new directive on the european investigation order between mutual recognition and mutual admissibility of evidence

The European investigation order is a new instrument of great potential in the field of judicial cooperation in the gathering and exchange of evidence among the Member States of the European Union. It must be positively welcomed for the simplification it ensures, thanks to the fact that the EIO directive replaces the numerous sources that previously regulated judicial cooperation in evidence matters. Moreover, the EIO adopts several good solutions inspired both to the mutual recognition principle and to the more traditional mutual legal assistance regime. However, some aspects of the EIO appear certainly more problematic. The first concern regards the excessive discretion left to the judiciary when applying the new system in the practice. The second one regards the position of the defense, which is left in a structural inferior position with respect to the prosecution, as it suffers from a lack of information due to the transnational nature of the proceeding. Eventually, the EIO directive can be regarded, at least potentially, as a first step in the direction of a European system of mutual admissibility of evidence.

UN NUOVO STRUMENTO PER LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA A partire dalla primavera scorsa, l’Unione europea si è dotata di un nuovo strumento normativo, con il proposito di farne il cardine della cooperazione giudiziaria in materia di raccolta di prove e scambio di informazioni. Si tratta della direttiva n. 41/2014/UE, relativa all’ordine europeo di indagine penale (OEI), pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 1° maggio 2014. Gli Stati mem­bri hanno tempo sino al 22 maggio 2017 per recepirla (mentre, dopo quella data, opererà senza ri­serva l’acquis communautaire [1], vale a dire la possibilità di applicarne direttamente le disposizioni ove sufficientemente precise e non condizionate [2]. La nuova direttiva non giunge inaspettata, anche se, come noto, rappresenta il frutto, da un lato, di un compromesso, dall’altro, di una fuga in avanti, sul piano politico. Sin dall’adozione del Programma di Stoccolma, la Commissione non aveva fatto mistero di lavorare all’adozione di un testo normativo in grado di attuare in modo quanto più pieno possibile sia il metodo del riconoscimento reciproco, sia l’obiettivo, posto dall’art. 82, par. 2 TFUE, della libera circolazione delle prove [3]. In sostanza, l’esecutivo europeo avrebbe ambito ad avviare la riforma del sistema probatorio penale nell’Unione tanto a livello orizzontale (vale a dire sul piano della cooperazione giudiziaria), favorendo, quanto più possibile, un’agile collaborazione tra gli Stati attraverso la logica del mutuo riconoscimento, quanto a livello verticale (cioè attraverso l’armonizzazione [4]), adottando alcune previsioni comuni in materia di ammissibilità della prova. A poca distanza dall’avvio del Programma, tuttavia, alcuni Paesi coglievano l’occa­sione per presentare una proposta di direttiva che si prefiggeva come obiettivo la sola semplificazione e uniformazione della cooperazione orizzontale tra Stati in materia di prove, sostituendo così, con un unico testo normativo, le tante fonti che, nel corso degli anni, si erano affastellate a livello continentale [5]. Veniva invece lasciato del tutto in disparte il tema delle regole comuni in materia d’ammissibilità reciproca delle prove, che come noto costituisce uno dei settori più delicati della giustizia penale di ogni Stato, giacché fortemente legato alle scelte politiche della comunità e alle tradizioni giuridiche e culturali di ogni popolo [6]. Vale dunque la pena operare una prima lettura della nuova fonte europea, ponendosi due quesiti, che fungano da guida nella pur sintetica e non esaustiva analisi del testo: in prima battuta, quanto essa risulti innovativa [7], rispetto agli strumenti esistenti, e ad ogni modo quali ne appaiano gli aspetti più positivi (e per converso, i tratti [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio


Fascicolo 3 - 2015