Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Detenzione cautelare e stato di salute particolarmente grave: “letture” consolidate e recenti prospettive (di Eva Mariucci)


Il diritto alla salute costituisce prerogativa costituzionale del detenuto, ma non è sempre agevole operare il giusto bilanciamento tra esigenze collettive ed individuali; nel caso di detenzione ante iudicatum, poi, l’aspirazione alla effettiva salvaguardia del diritto è persino rafforzata dalla presunzione di innocenza. L’incauta formulazione dell’art. 275, comma 4-bis, c.p.p. amplifica le criticità, imponendo esplicite direttrici interpretative. In proposito, recenti approdi esegetici hanno enfatizzato diversi profili connessi alla tutela dell’integrità psico-fisica, chiarendo – forse una volta per tutte – che nelle ipotesi di malattia particolarmente grave, nonostante la compatibilità con la detenzione, il giudice dovrà in ogni caso pronunciarsi per l’inapplicabilità della custodia cautelare se l’adeguatezza di cure non può essere garantita all’interno del circuito penitenziario.

Pre-trial detention and illness: prevailing interpretations and new clarifications

Although the right to health is provided by the Constitution among the prisoner’s rights, it is not always easy to find a balance between individual and collective needs. Especially in precautionary detention, the right to effective protection is strengthened by presumption of innocence. New interpretative statements referred to Article 275, paragraph 4-bis, CCP enlightened that in case of critical illness, in spite of its compatibility with imprisonment, the judge can’t order precautionary detention in prison every time adequate treatment can’t be guaranteed in the penitentiary.

STATUS DETENTIONIS E DIRITTI FONDAMENTALI Lo stato di detenzione non è incompatibile con la titolarità e l’esercizio dei diritti costituzionali: una capitis deminutio [1] sarebbe intollerabile, residuando sempre in capo al detenuto uno spazio di libertà personale. D’altronde, è dalla stessa Carta che emerge limpido l’intento di «porre alla base di tutto il sistema dei rapporti tra Stato e singoli, l’esigenza primaria del rispetto della persona» [2]. La reclusione determina un inevitabile restringimento della libertà individuale, che, tuttavia, va contenuto nei limiti imposti dalle esigenze custodiali, senza potersi tradurre in un’ingiustificata compressione dei diritti fondamentali. Del resto, pure la riforma penitenziaria del 1975 ha stravolto la vecchia concezione del rapporto detenuto/amministrazione, superando l’idea del «carcere come luogo dell’esclusione» [3] e valorizzando, viceversa, il rispetto della dignità e la centralità della persona umana. Di conseguenza, lo status di detenuto non comporta mai la negazione dei diritti fondamentali, ma è persino attributivo di specifiche situazioni giuridiche soggettive connesse al regime restrittivo. L’art. 1 ord. penit., al proposito, recita che «il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità ed assicurare il rispetto della dignità della persona». La dignità, dunque, viene a costituire un pilastro dell’ordinamento penitenziario, in controtendenza rispetto al pregresso sistema, ancorato ad una logica di esclusione, isolamento e, finanche, di violenza [4]. Appare altresì di rilievo la circostanza che il legislatore non abbia circoscritto soggettivamente l’area di rilevanza del valore della dignità, specificando la sua attribuzione intra moenia al condannato. Evidentemente, l’intento è stato quello di garantire fino in fondo le prerogative del detenuto, poiché la qualifica di persona umana viene senz’altro ad includere quella di condannato, confermando in tal modo che, in un sistema penitenziario costituzionalmente orientato, il detenuto continua ad essere titolare degli stessi diritti che spettano a ciascun uomo [5], per lo stesso fatto di esistere. Così, «le limitazioni coessenziali allo stato detentivo» non incidono mai sull’an della tutela costituzionale dei diritti fondamentali della persona in vinculis: semmai, ne condizionano il contenuto, il quale non deve mai porsi ad «un livello tale che ne risulti offesa la dignità umana propria di ogni individuo» [6]. IL DIRITTO ALLA SALUTE NELLA PROSPETTIVA COSTITUZIONALE Nel nostro ordinamento la salute è tutelata dall’art. 32 Cost. come «fondamentale diritto [continua..]

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Fascicolo 2 - 2016