La designazione del sostituto da parte del difensore può essere effettuata con delega orale ai sensi dall’art. 96, comma 2, c.p.p., come interpretato alla luce della tacita abrogazione dell’art. 9 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, conv. dalla l. 22 gennaio 1934, n. 36, per effetto della l. 31 dicembre 2012, n. 247 di riforma dell’ordinamento della professione forense.
[Omissis] RITENUTO IN FATTO 1. S.A. è imputato, dinanzi al G.u.p. del Tribunale di Vicenza, dei reati di cui all’art. 348 c.p., e art. 640 c.p., comma 2, n. 1), per aver esercitato abusivamente la professione medica, nel periodo compreso tra il novembre 1997 e il marzo 2014, lavorando come ginecologo-ostetrico, senza essere laureato né abilitato, alle dipendenze dell’Ospedale di (OMISSIS); nonché per avere, sul contrario falso presupposto, che induceva in errore l’Ente pubblico datore, conseguito un profitto ingiusto, pari agli emolumenti stipendiali indebitamente percepiti. Nei confronti di S. procede altresì, a seguito di citazione diretta a giudizio, il Tribunale di Venezia in composizione monocratica. In tale sede l’imputato risponde di lesioni colpose gravissime (art. 590 c.p., comma 2) ai danni di soggetto neonato, indotte da negligenza e imperizia nella fase di assistenza al parto, e – nuovamente – di esercizio abusivo ex art. 348 c.p., in relazione all’attività libero professionale svolta, dal giugno 2014 al febbraio 2015, presso la struttura sanitaria, sita nel Comune di Dolo, ove si era consumato il fatto di lesioni. 2. La coesistenza dei procedimenti era dalla difesa dell’imputato denunciata, a titolo di conflitto positivo, al G.u.p. del Tribunale di Vicenza, dopo che questi aveva respinto l’eccezione d’incompetenza territoriale, dalla stessa parte privata sollevata. Nel trasmettere la denuncia a questa Corte di Cassazione, mediante l’ordinanza in epigrafe, il G.u.p. osservava, ai sensi dell’art. 30 c.p.p., comma 2, come dovesse in realtà escludersi l’esistenza del conflitto positivo. Il delitto di esercizio abusivo della professione, reato eventualmente abituale, si consumerebbe nel luogo e nel tempo di realizzazione dell’ultima condotta tipica, reiterativa della serie unitariamente lesiva del bene giuridico tutelato, sorretta da dolo unitario. Quest’ultimo sarebbe, nel caso di specie, venuto meno con il pensionamento di S. e la correlata cessazione del rapporto di impiego con il Servizio sanitario nazionale; la successiva intrapresa di un nuovo rapporto di collaborazione professionale, con soggetto privato, integrerebbe una nuova determinazione a delinquere, idonea a configurare un distinto reato. Nel caso, tuttavia, si ritenesse l’unitarietà del reato di cui all’art. 348 c.p., la competenza in ordine a tutte le imputazioni si radicherebbe, per il G.u.p. rimettente, nel foro di Vicenza, luogo di consumazione del più grave dei reati connessi, quello di truffa aggravata. 3. L’ordinanza era ritualmente comunicata, ai sensi dell’art. 31 c.p.p., al Tribunale di Venezia, secondo giudice in conflitto, da cui non pervenivano osservazioni. 4. All’odierna udienza in camera di consiglio interveniva, assieme al Procuratore generale presso [continua..]