Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Declaratoria di prescrizione e impugnazione della parte civile al vaglio della Suprema Corte


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE IV, SENTENZA 19 GENNAIO 2016, N. 3789 – PRES. IZZO; REL. PICCIALLI

Laddove non contesti la già intervenuta prescrizione del reato, la parte civile non è legittimata ad impugnare la sentenza di primo grado che abbia dichiarato l’improcedibilità dell’azione penale per estinzione del reato. Ove, invece, contesti la già intervenuta prescrizione, la parte civile è in ogni caso priva di interesse all’impugnazione trattandosi di deliberazione che, ai sensi dell’art. 652 c.p.p., non pregiudica in alcun modo l’utile esercizio dell’azione civile nella sede propria (nella fattispecie, in tema di lesioni personali colpose, la S.C. ha rigettato il ricorso della parte civile avverso la sentenza di appello che aveva confermato la sentenza di primo grado con cui era stata dichiarata la prescrizione del reato).

[Omissis]   RITENUTO IN FATTO   La parte civile […] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che ha confermato quella di primo grado, di non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di G. S., chiamato a rispondere di lesioni personali colpose ex art. 590 c.p. in danno della stessa. Il giudice di appello, sulla doglianza proposta dalla parte civile di omessa pronuncia sulle statuizioni civili da parte del giudice di primo grado, affermava che ai sensi dell’art. 578 c.p.p. l’obbligo di pronunciarsi sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per prescrizione è previsto dal legislatore soltanto per il giudice di appello e la Corte di cassazione, limitatamente ai casi in cui la prescrizione sia intervenuta dopo la sentenza di condanna in primo grado dell’imputato alle restituzioni od al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Con tre motivi, strettamente connessi, la ricorrente lamenta che il giudicante, travisando i ben distinti ambiti di applicazione degli artt. 576 e 578 c.p.p., non si sia pronunciato sui capi civili. Si deduce, in particolare, che la norma posta a fondamento dell’atto di appello era l’art. 576 c.p.p., secondo la quale la parte civile può impugnare le sentenze di proscioglimento (quindi, anche quelle di prescrizione), sia pure ai soli effetti civili. Lamenta altresì la violazione dell’art. 573 c.p.p. per avere il giudicante omesso di prendere in considerazione le conclusioni del rappresentante della pubblica accusa che aveva chiesto la condanna dell’imputato.   CONSIDERATO IN DIRITTO   Il ricorso è infondato Il giudice di appello ha rigettato l’impugnazione proposta dalla parte civile richiamando l’art. 578 c.p.p., secondo il quale l’obbligo di pronunciarsi sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per prescrizione è previsto dal legislatore soltanto per il giudice di appello e la Corte di cassazione, limitatamente ai casi in cui la prescrizione sia intervenuta dopo la sentenza di condanna in primo grado dell’imputato alle restituzioni od al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Come è noto, la norma citata, evocata dal giudicante – che costituisce deroga al principio che il giudice penale in tanto può occuparsi dei capi civili in quanto contestualmente pervenga a una dichiarazione di responsabilità penale – ha inteso tener ferme le disposizioni dei capi della sentenza che concernono l’azione civile nei soli casi in cui, in primo grado (o in secondo grado se ci riferisca al giudizio di legittimità), sia sta pronunciata sentenza di condanna: ciò che trova il suo fondamento nella considerazione che il legislatore ha voluto far permanere la sentenza di condanna su restituzioni e risarcimento solo nel caso di un duplice controllo giurisdizionale positivo sulla [continua..]

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