Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo leggi articolo leggi fascicolo


Decisioni in contrasto (di Giada Bocellari)


LE SEZIONI UNITE TORNANO SUL RAPPORTO TRA INAMMISSIBILITÀ DELL’IMPUGNAZIONE E APPLICAZIONE DELLE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ: IL PERSISTENTE PROBLEMA DELLA PRESCRIZIONE (Cass., sez. II, 7 luglio 2015, n. 28790) L’ordinanza qui in commento richiede un ulteriore intervento alle Sezioni Unite sull’annosa questione concernente la possibilità o meno per il giudice di legittimità di dichiarare la prescrizione del reato, maturata prima della sentenza di appello, ma non rilevata d’ufficio né eccepita in quella sede o nei motivi di ricorso, quando quest’ultimo sia inammissibile. La tematica è risalente e, si deve aggiungere, fu oggetto di specifico intervento delle Sezioni Unite nel 2005 (Cass., sez. un., 22 marzo 2005, n. 23428), che cristallizzarono, nei rapporti tra inammissibilità dell’impugnazione e applicazione delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., un principio, ad oggi, disatteso da numerose pronunce successive delle sezioni semplici, registrandosi effettivamente un contrasto giurisprudenziale sul punto, certo non trascurabile. Secondo la pronuncia poc’anzi richiamata, l’intervenuta formazione di un giudicato “sostanziale” derivante dalla proposizione di un atto di impugnazione invalido perché contrassegnato da uno dei vizi indicati dalla legge (in cui andrebbero ricompresi sia quelli di cui all’art. 591, comma 1, c.p.p., ad esclusione della rinuncia all’impugnazione, sia quelli di cui all’art. 606, comma 3, c.p.p., tra cui anche la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, idonea a qualificarlo come “meramente apparente”) avrebbe precluso ogni possibilità sia di far valere una causa di non punibilità precedentemente maturata, sia di rilevarla d’ufficio. In tale prospettiva, l’unica ipotesi di cognizione che sarebbe residuata per il giudice dell’impugnazione inammissibile sarebbe stata quella relativa all’accertamento dell’abolitio criminis o della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, desumibile dall’ec­cezionale possibilità di incidere in executivis sul provvedimento contrassegnato dalla formazione del giudicato “formale”, così come nel caso di morte dell’imputato a norma dell’art. 150 c.p., sempre che non vi fosse stata tardiva proposizione del gravame. Talune pronunce successive risultano essersi attestate sul predetto principio di diritto, laddove, proprio sulla scorta dell’insegnamento delle Sezioni Unite, hanno ribadito che l’inammissibilità originaria del ricorso per cassazione preclude la possibilità di far valere o rilevare d’ufficio ex art. 129 c.p.p. l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, anche se maturata in data anteriore alla pronuncia della [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio


Fascicolo 6 - 2015