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La natura della nullità conseguente all'omessso avviso all'indagato della data d'udienza di riesame - Il potere del giudice di disporre con la sentenza di patteggiamento l'espulsione dello straniero a titolo di sanzione sostitutiva della pena detentiva
(Cass., Sez. II, 11 settembre 2019, n. 37614) L’omessa notifica all’indagato dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale, a seguito della presentazione di una richiesta di riesame, comporta senza dubbio una nullità la cui natura, tuttavia, è discussa, essendo qualificata dalla giurisprudenza ora come assoluta e insanabile, ora come a regime intermedio. Secondo un primo indirizzo giurisprudenziale l’omesso avviso della data fissata per l’udienza del riesame costituisce una palese violazione del diritto dell’indagato di partecipazione al procedimento e pertanto determina una nullità assoluta, insanabile e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, c.p.p., sebbene non comporti l’inefficacia della misura cautelare, che ha luogo nella sola ipotesi di decisione non intervenuta nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione degli atti da parte del giudice del riesame (Cass., sez. I, 7 maggio 1996, n. 2020; Cass., sez. II, 15 dicembre 2003, n. 47841; Cass., sez. III, 7 marzo 2016, n. 9233; Cass., sez. V, 31 marzo 2017, n. 16224). Una diversa lettura svilirebbe l’assimilazione dell’avviso alla citazione, affermata dalle Sezioni Unite anche con specifico riferimento all’udienza davanti al tribunale del riesame (Cass., sez. un., 17 febbraio 2017, n. 7697), e si porrebbe in contrasto con i principi affermati nelle Sezioni Unite Palumbo che ricollega la nullità alla notificazione omessa o non idonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto (Cass., sez. un., 7 gennaio 2005, n. 119). La sentenza in esame aderisce ad un contrapposto orientamento, secondo cui l’omessa notifica all’indagato della data fissata per l’udienza camerale di riesame determina una nullità di ordine generale a regime intermedio soggetta ai limiti di deducibilità di cui all’articolo 182 c.p.p. ed alla sanatoria di cui all’art. 184 c.p.p. Nelle pronunce più risalenti la Corte di cassazione ha escluso la riconducibilità alla categoria delle nullità assolute del vizio conseguente all’omesso avviso della udienza del riesame in considerazione del fatto che la nullità derivante dall’omesso avviso all’indagato non è definita assoluta dall’art. 127 c.p.p., comma 5, c.p.p. e non attiene ad una ipotesi in cui [continua ..]