Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Decisioni in contrasto (di Giada Bocellari)


L'estensibilità erga omnes della sentenza cedu contrada al vaglio delle sezioni unite (Cass., sez. VI, 17 maggio 2019, n. 21767) Con l’ordinanza in commento, la Suprema Corte ha rimesso alle Sezioni Unite la controversa questione dell’efficacia della sentenza Corte e.d.u. del 14 aprile 2015 pronunciata sul caso Contrada e, segnatamente, sulla estensibilità della stessa nei confronti di coloro che, estranei a quel giudizio, si trovino nella medesima posizione, quanto alla prevedibilità della condanna (per concorso esterno in associazione mafiosa), chiedendo, altresì, di chiarire, laddove fosse necessario conformarsi al dictum, il tipo di rimedio applicabile. La pronuncia in esame – che con tutta probabilità diventerà punto di riferimento per gli operatori del diritto, in quanto offre una sintesi autorevole, completa ed esaustiva delle problematiche connesse all’efficacia delle sentenze della Corte e.d.u. e non solo con riferimento al caso Contrada – fornisce un quadro chiaro del contrasto venutosi a creare nella giurisprudenza di legittimità in ordine alle questioni rimesse al vaglio delle Sezioni Unite e sopra richiamate. Secondo un primo orientamento (Cass., sez. I, 11 ottobre 2016, n. 44193; Cass., sez. I, 10 aprile 2017, n. 53610), infatti, l’unico principio estensibile erga omnes della sentenza Cedu sul caso Contrada sarebbe quello del deficit strutturale rinvenuto nel sistema italiano sulla prevedibilità della sanzione per la condotta di natura agevolativa, a fronte dell’incertezza sulla qualificazione giuridica del fatto nel concorso esterno in associazione mafiosa sino alla pronuncia a Sezioni Unite del 1994. Tuttavia, il deficit rilevato dalla Corte e.d.u. non sarebbe oggettivo, ma andrebbe valutato soggettivamente, attraverso taluni indicatori (su tutti, la condotta processuale), che rivelino se in concreto la pena fosse prevedibile per il soggetto; di conseguenza, lo strumento da attivare non sarebbe l’incidente di esecuzione (che non comporta la possibilità di tale verifica, non essendoci la riapertura del processo), bensì la revisione c.d. “europea”, che, dunque, potrebbe concludersi diversamente a seconda della posizione soggettiva del condannato. Vi è, poi, un secondo orientamento giurisprudenziale (Cass., sez. I, 12 gennaio 2018, n. 8661; Cass., sez. I, 12 giugno 2018, n. 36505; Cass., sez. I, 12 giugno 2018, n. 36509; Cass., sez. I, 4 dicembre 2018, n. 37; Cass., sez. I, 19 febbraio 2019, n. 15574; Cass., sez. V, 3 ottobre 2018, n. 55894 e anche Cass., sez. I, 27 febbraio 2019, n. 13856) secondo il quale nella sentenza Cedu sul caso Contrada non vi sarebbero, invece, principi generali da applicare al di fuori del singolo caso concreto, in conformità al disposto dell’art. 46 Cedu, tanto più che la decisione della Corte [continua..]

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Fascicolo 5 - 2019