<p>Le pene sostitutive-Preziosi</p>
Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Decisioni in contrasto (di Giada Bocellari)


IL LEGITTIMO IMPEDIMENTO DEL DIFENSORE NEL PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA COSTITUISCE CAUSA DI RINVIO DELL’UDIENZA CAMERALE   (Cass., sez. I, 30 maggio 2017, n. 27074)   La pronuncia in commento costituisce arresto giurisprudenziale di rilievo in tema di legittimo impedimento del difensore nei procedimenti camerali diversi dall’udienza preliminare, che pur richiedono la presenza necessaria del difensore, quali quello di sorveglianza o di esecuzione. La questione non è mai stata delle più semplici, ma certamente aveva, sino ad oggi, trovato un punto fermo nell’autorevole pronuncia a Sezioni Unite della Suprema corte, ove si era incontrovertibilmente statuito che l’art. 420 ter, comma 5, c.p.p. – secondo il quale il legittimo impedimento del difensore può costituire causa di rinvio dell’udienza preliminare – non avrebbe potuto trovare applicazione con riguardo agli altri procedimenti camerali, ivi compresi quelli per i quali la presenza del difensore è prevista come necessaria, atteso che, in tali ipotesi, avrebbe soccorso la norma di cui all’art. 97, comma 4, c.p.p. (Cass., sez. un., 27 giugno 2006, n. 31461). I giudici di legittimità facevano, infatti, rilevare come non fosse possibile pervenire, in via meramente ermeneutica, ad una interpretazione estensiva dell’art. 420 ter c.p.p., evidenziando che il diritto partecipativo del difensore nei procedimenti camerali di esecuzione (art. 666 c.p.p.) e di sorveglianza (art. 678 c.p.p., che richiama l’art. 666 c.p.p.) si atteggia in maniera del tutto diversa, al punto che il legislatore – nel rivisitare le forme dell’udienza preliminare con la riforma del 1999 – non ha invece avvertito l’esigenza di inserire una norma specifica per il caso di impedimento del difensore nei procedimenti camerali de quibus, per i quali non ha apportato alcuna modifica, né ha operato richiami ad hoc. Veniva, parimenti, evidenziata, da un lato, la logica sottesa a tale scelta legislativa di contemperare il principio del contraddittorio con quello della ragionevole durata del processo, ove la specificità dei procedimenti di esecuzione e sorveglianza sta proprio nella necessità di assicurare celerità nell’appli­cazione del giudicato; dall’altro, rilevava la piena compatibilità delle norme innanzi richiamate sia con la Carta costituzionale, sia con i fondamenti della disciplina posta dalla Convenzione e.d.u.: quanto alla prima, si ricordavano talune pronunce del Giudice delle leggi (tra cui C. cost. 321/2004) volte ad evidenziare che l’effettività del diritto di difesa non deve necessariamente comportare che il suo esercizio debba essere disciplinato in modo identico nella multiforme tipologia di riti e che non possono effettuarsi raffronti omogenei tra settori non direttamente comparabili, quali [continua..]

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Fascicolo 5 - 2017