Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Decisioni in contrasto (di Giada Bocellari)


ABOLITIO CRIMINIS E REVOCA DELLA SENTENZA: I POTERI DEL GIUDICE DELL’ESECUZIONE IN CASO DI ERRORE DEL GIUDICE DI COGNIZIONE NELL’INTERPRETAZIONE DELLA NORMA PENALE (Cass. sez. I, 8 giugno 2015, n. 24399) La questione oggetto dell’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite riguarda la possibilità per il giudice dell’esecuzione di revocare una sentenza di condanna emessa dopo l’entrata in vigore di una legge abrogatrice del reato contestato, allorquando il giudice del merito abbia trascurato tale legge, aderendo ad un’interpretazione giurisprudenziale solo successivamente disattesa da una pronuncia a Sezioni Unite. In particolare, nel caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte, si censura l’ordinanza del giudice dell’esecuzione con la quale è stata respinta la richiesta di revoca di una sentenza emessa ex artt. 444 e ss. c.p.p. e divenuta irrevocabile il 24 settembre 2010, per il reato di cui all’art. 6, c. 3 d.lgs. 286/1998 (omessa esibizione da parte dello straniero del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato): la disposizione da ultimo richiamata risulta, infatti, così modificata in momento antecedente sia alla commissione del fatto sia alla sentenza predetta, per effetto dell’art. 1, c. 22, lett. h), l. 94/2009, sulla cui portata, tuttavia, si è inizialmente paventato un contrasto in seno alla giurisprudenza di legittimità, risolto solo nel 2011 da una pronuncia a Sezioni Unite, la quale ha chiarito che la modifica legislativa deve intendersi quale abolitio criminis con riferimento ai cittadini extracomunitari irregolari sul territorio dello Stato (Cass., sez. un., 24 febbraio 2011, n. 16453). Il giudice dell’esecuzione ha respinto l’istanza di revoca osservando che la sentenza era frutto di una interpretazione solo successivamente ritenuta erronea dalla Suprema Corte e, pertanto, non emendabile exart. 673 c.p.p. Proposto ricorso avverso il provvedimento di rigetto, l’ordinanza in esame rimette la questione al vaglio delle Sezioni Unite, evidenziando l’esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla possibilità, in casi analoghi, di ottenere la revoca della sentenza. Secondo un primo orientamento, infatti, tale facoltà esula dai poteri del giudice dell’esecuzione, trattandosi di errore del giudice di cognizione, censurabile solo con gli ordinari mezzi di impugnazione e non più rimediabile in fase esecutiva, in quanto l’art. 673 c.p.p. si applica solo se l’abolitio (o la dichiarazione di incostituzionalità) intervenga dopo la decisione del giudice (Cass., sez. I, 4 luglio 2014, n. 34153 e 34154) e non potendosi, peraltro, ammettere la revoca quando l’abrogazione implicita derivi [continua..]

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