OMESSA APPLICAZIONE DELLA MISURA DI SICUREZZA NELLA SENTENZA DI PATTEGGIAMENTO E RICORSO PER CASSAZIONE
(Cass., sez. III, 14 maggio 2019, n. 20781)
A seguito della l. 23 giugno 2017, n. 103 è stato ridisegnato il regime delle impugnazioni nei confronti della sentenza di applicazione della pena, introducendo il comma 2-bis dell’art. 448 c.p.p. che limita il ricorso per cassazione ai soli motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Stante il carattere tassativo dei motivi, si è dunque posto il problema della impugnabilità mediante ricorso per cassazione delle sentenze di patteggiamento in cui sia stata omessa l’applicazione di una misura di sicurezza e in particolare dell’espulsione dal territorio dello Stato dello stranieroex art. 86 d.P. R. 9 ottobre 1990, n. 309. Inizialmente la giurisprudenza ha escluso l’ammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso l’omessa pronuncia nella sentenza di patteggiamento dell’espulsione dello straniero per uno dei reati indicati nell’art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ostandovi la previsione di nuovo conio che individua ipotesi tassative per la proponibilità di detta impugnazione, tra le quali l’effettiva adozione di una misura di sicurezza. Tale orientamento opta per una lettura di stretta interpretazione della norma e afferma che il ricorso per cassazione sia possibile solo nei confronti di una sentenza in cui la misura di sicurezza sia stata applicata, non potendosi equiparare l’omessa pronuncia sulla misura di sicurezza all’illegalità della stessa(Cass., sez. III, 10 ottobre 2018, n. 45559; Cass., sez. VI, 7 febbraio 2019, n. 6136).
Con la pronuncia in esame, la Corte di cassazione fornisce una diversa soluzione alla questione, partendo dall’analisi del concetto di illegalità della pena e della misura di sicurezza. Ad avviso della Corte di cassazione, la pena è illegale quando non corrisponde, per specie o quantità, a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice, collocandosi così al di fuori del sistema sanzionatorio delineato dal codice penale. Poiché la misura di sicurezza rientra nella previsione sanzionatoria prevista dalla norma, anche l’omessa valutazione e motivazione in ordine alla pericolosità e l’omessa applicazione della misura di sicurezza determinano la violazione della pena legalmente prevista, in quanto il trattamento sanzionatorio sarebbe diverso da quello stabilito dalla legge. Peraltro, secondo questa giurisprudenza, la nozione di illegalità della misura di sicurezza non può essere definita ricorrendo agli [continua..]