Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Decisioni in contrasto (di Paola Corvi)


UTILIZZABILITÀ DELLE DICHIARAZIONI SPONTANEE RESE IN ASSENZA DEL DIFENSORE (Cass., Sez. II, 28 marzo 2018, n. 14320) Nell’ambito delle dichiarazioni rese dalla persona indagata alla polizia giudiziaria a norma dell’art. 350 c.p.p., una disciplina apposita ricevono le dichiarazioni rese sul luogo e nell’immediatezza del fatto e le dichiarazioni spontanee. Le prime, sollecitate dalla polizia giudiziaria e acquisite senza garanzie "sul luogo e nell’immediatezza del fatto", sono utilizzabili solo per l’immediata prosecuzione delle indagini: in assenza del difensore non sono documentate, né utilizzabili neppure nella fase procedimentale e nella cognizione cautelare. Le seconde, rese spontaneamente alla polizia giudiziaria, ai sensi del­l’art. 350, comma 7, c.p.p., non sono utilizzabili nel dibattimento, se non ai fini delle contestazioni. È discusso tuttavia se le dichiarazioni rese spontaneamente senza garanzie difensive possano essere utilizzate nella fase procedimentale e dunque ai fini dell’applicazione di misure cautelari. Secondo parte della giurisprudenza qualunque dichiarazione, sia essa spontanea o sollecitata, assunta senza le garanzie previste dall’art. 64 c.p.p., è radicalmente inutilizzabile in quanto la regola prevista dal­l’art. 63, comma 2, c.p.p. ha una portata generale: la norma, che stabilisce l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da chi fin dall’inizio doveva essere sentito in qualità di imputato o indagato, non distingue tra dichiarazioni sollecitate e dichiarazioni spontanee, né limita l’inutilizzabilità alle dichiarazioni di imputato o indagato interessato o a quelle di imputato o indagato in reato connesso e, neppure alle dichiarazioni di chi abbia già la veste formale di imputato o di indagato. Il principio fissato dall’art. 63 c.p.p., avendo carattere assoluto e generale, vale anche nell’interpretazione dell’art. 350 c.p.p. (Cass. sez. III, 5 maggio 2015, n. 24944; Cass. sez. III, 7 giugno 2012, n. 36596). Riprendendo un recente arresto giurisprudenziale (Cass., sez. II, 3 aprile 2017, n. 26246), la pronuncia in esame si discosta da questa lettura e fornisce una diversa interpretazione dell’art. 350 c.p.p. alla luce anche delle fonti sovranazionali e della giurisprudenza convenzionale, sulla base di argomentazioni non del tutto convincenti. Secondo questo diverso orientamento, il testo dell’art. 350, comma 7, c.p.p. espressamente prevede l’inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee solo con riguardo al dibattimento e si configura come un’espressa eccezione alla disciplina generale che sancisce l’inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni rese dall’indagato senza garanzie: la previsione della inutilizzabilità relativa, cioè solo dibattimentale, trova la sua ratio nella natura [continua..]

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Fascicolo 4 - 2018