Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo leggi articolo leggi fascicolo


Decisioni in contrasto (di Paola Corvi)


LA PRONUNCIA SULL’AZIONE CIVILE IN CASO DI ABOLITIO CRIMINIS (Cass., sez. II, 24 maggio 2016, n. 21598) La depenalizzazione di alcune fattispecie di reato ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 «Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili» ha determinato in sede di impugnazione l’annullamento delle sentenze di condanna, pronunciate per quei reati nei precedenti gradi di giudizio, «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato». È sorto di conseguenza l’interrogativo se sia o meno preclusa in tal caso la pronuncia sull’azione civile, posto che nel citato provvedimento legislativo non figura alcuna disposizione transitoria in proposito, a differenza di quanto è previsto invece per le ipotesi depenalizzate in forza del successivo d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, per le quali l’art. 9 stabilisce che «quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell’impu­gnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili». In alcune recenti pronunce la Corte di cassazione è giunta alla conclusione che il giudice dell’im­pugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, sia tenuto a pronunciarsi anche sulle statuizioni civili (Cass., sez. II, 24 maggio 2016, n. 21598; Cass., sez. II, 11 aprile 2016, n. 14529). Diverse le argomentazioni portate a sostegno di questa tesi. Il combinato disposto dell’art. 12, comma 1 e dell’art. 3, comma 1 del d.lgs. n. 7 del 2016 sembra legittimare il giudice a riconoscere il risarcimento del danno per i fatti illeciti depenalizzati, commessi prima del­l’entrata in vigore del decreto, sempre che il procedimento penale non sia definito. Non rileva in senso contrario l’art. 8 del d.lgs. n. 7 del 2016, secondo cui “le sanzioni pecuniarie civili sono applicate dal giudice competente a conoscere dell’azione di risarcimento del danno”, in quanto tale disposizione si limita a stabilire non tanto che il giudice civile possa disporre il risarcimento, quanto che egli possa applicare sanzioni civili a seguito del riconoscimento del danno derivante da illeciti civili dolosi (Cass., sez. II, 24 maggio 2016, n. 21598). Sostenere la revocabilità delle statuizioni civili presenterebbe profili di incoerenza sistematica in quanto solo con riguardo ad alcune fattispecie depenalizzate – quelle indicate nel d.lgs. n. 7 del 2016 in cui è più frequente l’esercizio dell’azione civile nel processo penale – sarebbe preclusa la pronuncia sulle questioni civili, mentre con riferimento ad altre fattispecie depenalizzate dal d.lgs. n. 8 del 2016 tale pronuncia [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio