PER IL RISPETTO DEL TERMINE ENTRO IL QUALE DEVE INTERVENIRE LA DECISIONE SULLA RICHIESTA DI RIESAME AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SEQUESTRO È SUFFICIENTE UNA PRONUNCIA INTERLOCUTORIA?
(Cass., sez. II, 29 aprile 2015, n. 17853)
Nel procedimento di riesame nei confronti del provvedimento di sequestro, l’art. 324, comma 5, c.p.p. prevede che il tribunale del riesame decida sulla richiesta nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti. In forza del richiamo dell’art. 324, comma 7, c.p.p. alle disposizioni contenute nell’art. 309, commi 9 e 10, c.p.p., qualora la decisione non intervenga entro il termine prescritto, il provvedimento che dispone la misura cautelare reale o il sequestro probatorio perde efficacia. Nel caso in cui, tuttavia, nel corso del procedimento venga dichiarata la propria incompetenza dal tribunale del riesame e successivamente venga sollevato un conflitto di competenza e quindi la pronuncia di merito intervenga quando ormai è ampiamente scaduto il termine di legge, occorre stabilire se il decorso del termine comporti l’inefficacia della misura in mancanza di una decisione sul merito o se per il rispetto del termine sia sufficiente la dichiarazione di incompetenza.
Secondo un primo orientamento, qualora il tribunale del riesame, a cui è indirizzata la relativa richiesta, abbia dichiarato la propria incompetenza e trasmesso gli atti al tribunale ritenuto competente, senza provvedere sul merito della richiesta di riesame, non essendo rispettato il termine di legge, si produce l’effetto della inefficacia del provvedimento di sequestro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 324 e 309 c.p.p. (Cass., sez. VI, 28 giugno 2013, n. 28267).
Con la sentenza in esame la Seconda Sezione, modificando il precedente orientamento della Suprema Corte, afferma che, nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro, entro il termine perentorio di dieci giorni previsto dall’art. 324, comma 5, c.p.p., non deve necessariamente intervenire una decisione di merito, essendo, invece, sufficiente anche una mera pronuncia di rito, come una dichiarazione di incompetenza per territorio. In tal senso depongono sia il testo dell’art. 324, comma 5, c.p.p., che non richiede necessariamente la pronuncia di una decisione di merito nel termine perentorio di dieci giorni, sia la ratiodella norma, che non è quella di pervenire in termini così ristretti a un giudicato cautelare – che del resto si formerebbe solo successivamente, essendo la decisione suscettibile di ricorso per cassazione –, bensì quella di evitare tempi morti nell’ambito del procedimento incidentale. Un ulteriore argomento a conforto di questa tesi è rinvenuto nell’ottavo comma dell’art. 324 c.p.p. che prevede, in caso di contestazione della proprietà, il rinvio della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro: in [continua..]