I TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI RESTITUZIONE IN TERMINI, IN CASO DI SPEDIZIONE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE
(Cass., sez. I, 22 febbraio 2017, n. 8805)
L’art. 175, comma 2-bis, c.p.p. fissa i tempi per la presentazione della richiesta di restituzione nel termine, stabilendo che questa debba essere presentata entro trenta giorni dal momento in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento: la richiesta sarà considerata tempestiva e quindi ammissibile, solo qualora entro tale termine sia pervenuta al giudice che ne è investito. Nell’ipotesi in cui la richiesta di restituzione nel termine sia spedita a mezzo del servizio postale, sorge il problema di come debba essere inteso il riferimento alla presentazione dell’istanza, contenuto nell’art. 175 c.p.p.
Secondo l’orientamento prevalente per verificare la tempestività della richiesta di restituzione nel termine spedita a mezzo del servizio postale si deve considerare la data della ricezione della stessa da parte dell’ufficio. Al caso di specie non è infatti applicabile la disciplina dettata per la proposizione dell’impugnazione dall’art. 583, comma 2, c.p.p., secondo il quale, in caso di inoltro a mezzo posta, l’impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma. Le due norme fanno riferimento a situazioni differenti: l’art. 583 c.p.p. disciplina la spedizione dell’impugnazione, l’art. 175 c.p.p. prevede la presentazione della richiesta di restituzione nel termine senza contemplare in via alternativa o concorrente la facoltà di spedizione dell’atto a mezzo raccomandata, diversamente da quanto previsto in altre circostanze in cui tale forma di inoltro è stata consentita espressamente, come nel caso delle richieste di riesame ex artt. 309 e 324 c.p.p. Secondo questo indirizzo, anche qualora si volesse ammettere come forma idonea alla proposizione della richiesta di restituzione in termini la spedizione mediante servizio postale, sarebbe necessario per la tempestività dell’istanza che l’atto spedito giunga alla cancelleria del giudice entro il termine perentorio fissato dall’art. 175 c.p.p. (v., tra le altre, Cass., sez. V, 25 luglio 2016, n. 32148; Cass., sez. I, 12 febbraio 2014, n. 6726; Cass., sez. I, 17 giugno 2009, n. 25185).
Tuttavia, recentemente la Corte di cassazione ha optato per una diversa soluzione esegetica, affermando che, se l’istanza è presentata a mezzo del servizio postale, il giudice deve fare riferimento alla data di invio della stessa e non a quella di ricezione dell’atto. L’accezione del termine “presentazione” contenuto nell’art. 175 c.p.p. non giustifica sotto il profilo logico e letterale, un’interpretazione tale da escludere che l’istanza di restituzione nel termine per [continua..]